IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento  dei
presidenti delle regioni», il quale  tra  l'altro  prevede  che:  «Le
disposizioni del presente  decreto  sono  volte  a  disciplinare  gli
interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e  la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,  interessate  dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali  e'  stato
adottato il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°
giugno 2012 di  differimento  dei  termini  per  l'adempimento  degli
obblighi  tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 130 del  6  giugno  2012,  nonche'  di  quelli
ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art.
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (comma 1); 
  Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni  private  e
di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle  imprese;
disposizioni di semplificazione procedimentale»; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto, in particolare l'art. 3-bis  del  suddetto  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta  e  finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione», come modificato dall'art. 1,
commi 374 e 376, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'art.  11,
comma 11-quater, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99  e  dall'art.  1,
comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale tra l'altro
prevede che: 
    «I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b)  ed  f),
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati  ad  interventi  di
riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di  immobili  di  edilizia
abitativa e ad uso produttivo,  nonche'  al  risarcimento  dei  danni
subiti  dai   beni   mobili   strumentali   all'attivita'   ed   alla
ricostituzione  delle  scorte  danneggiate  e  alla  delocalizzazione
temporanea  delle  attivita'  danneggiate  dal  sisma  al   fine   di
garantirne  la  continuita'  produttiva,  nei  limiti  stabiliti  dai
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto  con  i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente  concessi,  su
apposita domanda del  soggetto  interessato,  con  le  modalita'  del
finanziamento  agevolato.  A  tal  fine,   i   soggetti   autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di  cui  all'art.  1
del  citato  decreto-legge  n.  74   del   2012   possono   contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione con l'Associazione  bancaria  italiana,  assistiti  dalla
garanzia dello Stato, ai sensi dell'art.  5,  comma  7,  lettera  a),
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
al fine di concedere finanziamenti agevolati  assistiti  da  garanzia
dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel  limite
massimo  di  6.000  milioni  di  euro.  Con  decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato  di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'  di
operativita' della stessa, nonche' le modalita'  di  monitoraggio  ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo  precedente.
La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196» (comma 1); 
    «In caso di accesso ai finanziamenti  agevolati  accordati  dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo  al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie  alla  gestione  dei
medesimi finanziamenti. Le modalita'  di  fruizione  del  credito  di
imposta sono stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
6.  Il  credito  di  imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
nell'ipotesi di  risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto  di
finanziamento agevolato. » (comma 2); 
    «Il soggetto che eroga il finanziamento  agevolato  comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il numero  e  l'importo  delle  singole  rate.»
(comma 3); 
    «I finanziamenti agevolati, di durata  massima  venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel  presente  articolo.  In
tutti i casi  di  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il
soggetto finanziatore chiede  al  beneficiario  la  restituzione  del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In  mancanza
di tempestivo pagamento spontaneo, lo  stesso  soggetto  finanziatore
comunica al Presidente della regione, per la successiva iscrizione  a
ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore  delle  somme
erogate e dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
necessarie  alla   gestione   dei   finanziamenti,   non   rimborsati
spontaneamente dal  beneficiario,  mediante  compensazione  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le  somme
riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  al  fondo  per  la
ricostruzione.» (comma 4); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  5
dicembre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data  18  dicembre
2012, registro n. 11, foglio n. 260, con il quale  si  e'  provveduto
alla  concessione  della  garanzia  dello  Stato  sui   finanziamenti
accordati dalla «Cassa depositi e prestiti S.p.a.» ai sensi dell'art.
3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  nonche'  alla
definizione dei criteri  e  delle  modalita'  di  operativita'  della
garanzia stessa; 
  Dovendosi provvedere alla concessione della  garanzia  dello  Stato
anche in relazione ai  finanziamenti  accordati  ai  sensi  dell'art.
3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  dai  soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' alla definizione
dei criteri e delle modalita' di operativita' della garanzia stessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art.  3-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni e integrazioni, dai soggetti autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'art. 1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  sono  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato. 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta. 
  3. La garanzia dello Stato  e'  concessa  ai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al
termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1  del  successivo
art. 2. 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti dei  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del  credito  di  cui  comma  1  e   assicura   l'adempimento   delle
obbligazioni,  per  capitale,   interessi   e   spese   di   gestione
strettamente  necessarie,  relative  ai  finanziamenti  stipulati  in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  3-bis,  comma   1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le cui condizioni finanziarie devono tener conto  della
garanzia dello Stato. 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.