IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  "Misure
urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 24,
che dispone la concessione di  un  credito  d'imposta  per  le  nuove
assunzioni di profili altamente qualificati; 
  Visto il comma 1 del medesimo  articolo  24,  che  prevede  che  il
credito d'imposta e' pari al 35 per cento, con un limite  massimo  di
200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per  le
assunzioni a tempo indeterminato di: a)personale in  possesso  di  un
dottorato di ricerca universitario conseguito presso una  universita'
italiana  o  estera  se  riconosciuto  equipollente  in   base   alla
legislazione vigente in materia; b)personale in  possesso  di  laurea
magistrale in discipline di ambito  tecnico  o  scientifico,  di  cui
all'allegato 2 del decreto-legge, impiegato in attivita' di ricerca e
sviluppo; 
  Visto il comma 11 del medesimo articolo 24, il  quale  dispone  che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  23  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  16
del 21 gennaio 2014, adottato in attuazione del predetto comma 11; 
  Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 3,  del  citato  decreto
interministeriale 23 ottobre 2013, nel  quale  e'  previsto  che  con
decreto direttoriale siano: 
    definiti  i  contenuti  della  domanda  di  accesso  al   credito
d'imposta; 
    rese note le procedure per la presentazione della domanda,  anche
in applicazione dell'articolo 27-bis  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up  innovative  e  degli
incubatori certificati, prevede che l'istanza sia  redatta  in  forma
semplificata; 
    determinati il contenuto minimo  della  certificazione  contabile
delle spese sostenute e ammissibili al beneficio, di cui all'articolo
5, commi 1 e 2, del medesimo decreto interministeriale, e l'eventuale
ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini  dei
controlli   di   cui   allo   stesso   articolo   5    del    decreto
interministeriale; 
  Visto,   altresi',    l'articolo    6    del    predetto    decreto
interministeriale 23 ottobre  2013,  che  dispone  che  le  start  up
innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate  nei
territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del  29
maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, accedono  provvisoriamente  all'agevolazione  in
regime "de  minimis"  e  che  alternativamente  possono  decidere  di
concorrere  alla  misura  generale  senza  far  valere   le   proprie
prerogative; 
  Considerata la necessita' di individuare il termine a decorrere dal
quale le imprese possono presentare la domanda di accesso al  credito
d'imposta,   da   inoltrare   tramite   la   procedura    informatica
appositamente realizzata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Modello di istanza 
 
  1.  Le  istanze  per  l'accesso  al  credito   d'imposta   di   cui
all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compilate,
con le modalita' telematiche di cui all'articolo 3,  sulla  base  dei
modelli di istanza allegati al presente decreto.