IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 24, che dispone la concessione di un credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati; Visto il comma 1 del medesimo articolo 24, che prevede che il credito d'imposta e' pari al 35 per cento, con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a)personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b)personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'allegato 2 del decreto-legge, impiegato in attivita' di ricerca e sviluppo; Visto il comma 11 del medesimo articolo 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2014, adottato in attuazione del predetto comma 11; Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 23 ottobre 2013, nel quale e' previsto che con decreto direttoriale siano: definiti i contenuti della domanda di accesso al credito d'imposta; rese note le procedure per la presentazione della domanda, anche in applicazione dell'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata; determinati il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute e ammissibili al beneficio, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto interministeriale, e l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui allo stesso articolo 5 del decreto interministeriale; Visto, altresi', l'articolo 6 del predetto decreto interministeriale 23 ottobre 2013, che dispone che le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, accedono provvisoriamente all'agevolazione in regime "de minimis" e che alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative; Considerata la necessita' di individuare il termine a decorrere dal quale le imprese possono presentare la domanda di accesso al credito d'imposta, da inoltrare tramite la procedura informatica appositamente realizzata; Decreta: Art. 1 Modello di istanza 1. Le istanze per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compilate, con le modalita' telematiche di cui all'articolo 3, sulla base dei modelli di istanza allegati al presente decreto.