IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
741 recante  «Attuazione  della  direttiva  (CEE)  n.  324  del  1975
relativa ai generatori aerosol»,  ed  in  particolare  l'art.  7  che
demanda ad un decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  ora  Ministro  dello  sviluppo  economico,  e  del
Ministro della sanita', ora Ministro della salute,  l'adozione  delle
modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto  stesso
per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e  10
della direttiva 75/324/CEE; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' 8  maggio
1997,  n.  208, «Regolamento  recante  recepimento  della   direttiva
94/1/CEE della Commissione,  riguardante  adeguamento  tecnico  della
direttiva 75/324/CEE del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»; 
  Vista la legge 8 ottobre 1997,  n.  352 recante  «Disposizioni  sui
beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme  sui  generatori  aerosol
contenenti vernici»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  12,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/45/CE che  reca  disposizioni  sulle
quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto  legislativo  che
contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo  comma,  lettera
e), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  741  del
1982; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla  Corte
dei conti  il  15  aprile  2011,  Ufficio  controllo  atti  Ministeri
attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state
apportate  ulteriori  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva  2008/47/CE
della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica,  per  adeguarla
al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del  Consiglio  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
aerosol; 
  Vista la direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19  marzo  2013
che  modifica  la  direttiva  75/324/CEE   del   Consiglio   per   il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
aerosol  al  fine  di  adattare  le  sue   disposizioni   concernenti
l'etichettatura  al  regolamento(CE)  n.  1272/2008  del   Parlamento
europeo   e   del   Consiglio    relativo    alla    classificazione,
all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato che la citata direttiva 2013/10/UE e' adottata ai sensi
dell'art. 5 della direttiva 75/324/CEE, che a sua volta  richiama  la
procedura di adeguamento al progresso tecnico di cui all'art. 7 delle
medesima direttiva, per cui al suo recepimento si puo'  procedere  ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.  741
del 1982 con atto di contenuto non normativo, come gia' avvenuto  con
il decreto interministeriale  25  febbraio  2011  per  la  precedente
analoga direttiva 2008/47/CE; 
  Considerato che il regolamento (CE) n.  1272/2008  e'  direttamente
efficace   nell'ordinamento   interno   e   non   richiede   pertanto
disposizioni di contenuto normativo di recepimento, ma solo eventuali
disposizioni amministrative ricognitive dei suoi effetti; 
  Considerato che ne' la  legge  6  agosto  2013,  n.  96,  legge  di
delegazione europea 2013, ne' il  disegno  di  legge  di  delegazione
europea 2013 - secondo semestre  -  (AC  1836  -  XVII  Legislatura),
includono la direttiva 2013/10/UE  fra  quelle  da  attuare  mediante
decreto  legislativo  con  conseguente  implicita  inclusione   della
medesima direttiva 2013/10/UE fra quelle  non  ancora  attuate  e  da
attuare in via amministrativa; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  ed  in
particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive  dell'Unione
europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con
atto amministrativo generale da parte  del  Ministro  con  competenza
prevalente  nella  materia,  di  concerto  con  gli  altri   Ministri
interessati»; 
  Ritenuto di dover dare attuazione  alla  Direttiva  2013/10/UE  con
atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7  del  sopra
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982  e
dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Modifiche del decreto 
           del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 
 
  1. All'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio 1982, n. 741, le parole «Fatte salve le disposizioni  della
legge 29 maggio 1974, n. 256,  e  relativi  provvedimenti  attuativi,
successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  le  disposizioni
emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre  direttive
della Comunita' economica europea, segnatamente le direttive  per  le
sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol  o  su
una etichetta ad esso  applicata  nel  caso  che  non  sia  possibile
apporre indicazioni sul generatore  aerosol  a  causa  delle  piccole
dimensioni (capacita' totale pari  od  inferiore  a  150  ml)  devono
essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile
le seguenti indicazioni», devono intendersi come sostituite da "Fatto
salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, su ogni generatore aerosol o  su  una  etichetta  ad  esso
applicata, nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  apporre  diciture
particolari  sul  generatore  aerosol  a  causa  delle  sue   piccole
dimensioni (capacita' massima pari od inferiore a 150 ml)  si  devono
apporre in lingua  italiana,  in  caratteri  visibili,  leggibili  ed
indelebili, le seguenti indicazioni». 
  2. All'art. 4, comma 1, lettera  d),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 741 del  1982,  le  parole  «le  dichiarazioni  e
indicazioni», devono intendersi come sostituite da «le diciture». 
  3.  Il  testo  dell'allegato  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche  ed  integrazioni,
e' ulteriormente modificato come segue: 
    a) al punto 1. Definizioni, dopo il punto 1.7., sono  inseriti  i
seguenti punti 1.7-bis e 1.7-ter: 
      «1.7-bis. Sostanza 
      Per "sostanza" s'intende una sostanza quale  definita  all'art.
2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
      1.7-ter. Miscela 
      Per "miscela" s'intende una miscela quale definita all'art.  2,
paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»; 
    b) al punto 2. Disposizioni generali, i punti da 2.2 a  2.4  sono
sostituiti dai seguenti: 
      «2.2. Etichettatura 
      Fatto  salvo  il  regolamento  (CE)  n.  1272/2008,   su   ogni
generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile,  leggibile  e
indelebile, le seguenti indicazioni: 
      a) qualunque ne sia il contenuto: 
        i)  l'indicazione  di  pericolo   H229:   "Recipiente   sotto
pressione: puo' esplodere se riscaldato"; 
        ii) i consigli di prudenza P210 e P251  di  cui  all'allegato
IV, parte 1, tabella 6.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
        iii) il consiglio di prudenza P410 + P412 di cui all'allegato
IV, parte 1, tabella 6.4, del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
        iv) il consiglio di prudenza P102  di  cui  all'allegato  IV,
parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se l'aerosol
e' un prodotto di consumo; 
        v)  le  ulteriori  precauzioni  d'impiego  che  informano   i
consumatori dei pericoli specifici del  prodotto;  se  il  generatore
aerosol e' accompagnato da istruzioni d'uso separate,  queste  devono
recare tali precauzioni d'impiego supplementari; 
      b) quando l'aerosol e'  classificato  come  "non  infiammabile"
secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione"; 
      c) quando l'aerosol e' classificato come «infiammabile» secondo
i criteri del  punto  1.9,  l'avvertenza  "Attenzione"  e  gli  altri
elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 2"  di
cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
      d)  quando  l'aerosol  e'   classificato   come   "estremamente
infiammabile"  secondo  i  criteri  del   punto   1.9,   l'avvertenza
"Attenzione"  e  gli  altri  elementi  dell'etichetta  per   "Aerosol
infiammabili di categoria 1" di cui all'allegato  I,  tabella  2.3.2,
del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
      2.3. Volume della fase liquida 
      A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 %
della capacita' netta.».