IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente
«misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2013 dall'impresa
Basf Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (MB), via
Marconato n. 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio del prodotto fitosanitario denominato Lectra MZ WG
contenente le sostanze attive dimetomorf e mancozeb, uguale al
prodotto di riferimento denominato Forum MZ WG registrato al n. 10329
con D.D. in data 11 febbraio 2000, modificato successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 19 aprile 2013;
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che
il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Forum
Mz WG registrato al n. 10329;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre
2012;
Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento
della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione delle sostanze
attive dimetomorf e mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo
194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione
ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in
questione;
Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 e all'Allegato III
del decreto legislativo 194/95;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione del prodotto
in questione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al
prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al
regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al
regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;
Considerato altresi' che per il prodotto fitosanitario di
riferimento e' stato gia' presentato un fascicolo conforme ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi
dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 luglio 2007,
entro i termini prescritti da quest'ultimo;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre
2017, l'impresa Basf Italia SpA con sede legale in Cesano Maderno
(MB), via Marconato n. 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato Lectra MZ WG con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato in tanichette da Kg 0,7 - 1 - 5 - 7 -
10 ed in sacchetti idrosolubili da kg: 1 - 5 - 7 - 10.
Il prodotto e' importato in confezioni pronte all'uso dallo
stabilimento estero:
Schirm AG - Division Sideco - Lübeck (Germania),
Schirm AG - Division Promacon - Dortmund (Germania),
Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (RA).
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15962.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2014
Il direttore generale: Borrello