IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta nonne
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
791117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data  9  gennaio  2014  dall'impresa
Bayer CropSciense Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto   fitosanitario   denominato    Faltocur,    successivamente
ridenominato FALTOCUR WG contenete le sostanze attive trifloxystrobin
e captano, uguale al prodotto di riferimento  denominato  Flint  Plus
registrato al n. 13982. con DD. in data 23 agosto 2012,  dell'Impresa
medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Flint Plus registrato al n. 13982; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il pagamento della tariffa a  norma  del  D.M.  28  settembre
2012; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2011  di  recepimento
della direttiva 2003/68/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  trifloxystrobin  nell'Allegato  I  del  decreto   legislativo
194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 26  aprile  2007  di  recepimento
della direttiva  2007/5/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva captano nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata abroga dal Reg. CE
n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora  sono
considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento  e  riportata
nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il Reg. (UE) N. 823/2012 della Commissione del  14  settembre
2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per
quanto riguarda le  date  di  scadenza  dell'approvazione  di  alcune
sostanze  attive  tra  cui  il  trifloxystrobin  considerato   quindi
approvato fino al 31 luglio 2016; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanza attive; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31  luglio
2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  luglio
2016, l'impresa Bayer CropScience Srl, con  sede  legale  in  Milano,
viale Certosa, 130, e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato FALTOCUR WG con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione azione del prodotto fitosanitario,
anche  in  conformita'  a  provvedimenti   comunitari   e   ulteriori
disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10
- 15 - 20 - 25. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere: 
    Bayer CropScience AG Dormagen (Germania); 
    Bayer SAS - Villefranche (Francia); 
    Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia); 
    Bayer CropScience (China) Co. Ltd - Hangzhou; 
    Bayer CropScience Limited - Himatnagar - Gujarat (India); 
    ARYSTA LifeScience SAS (France); 
    EXWOLD Technologies Ltd - United Kingdom; 
    Schirm GmbH - Lübeck (Germania); 
    SBM Formulation S.A. - Beziers (Francia); 
    Agraform - St. Louis (USA). 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento  dell'Impresa:  STI
Solfoteenica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA),  nonche'  confezionato
pressp lo stabilimento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BO). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15999. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello