IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16  maggio  2008,  n.85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n.244», che ha  trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  80  concernente  le
misure transitorie; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  546/2011,  547/2011,
di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafo  5  e
6, concernente «misure transitorie»; 
  Visto  l'art.  58   regolamento   (CE)   n.   1107/2009,   relativo
all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; 
  Visto l'art. 81 paragrafo 3 del regolamento (CE) n.  1107/2009  che
deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1; 
  Vista la domanda presentata in data 4 febbraio  2014,  dall'Impresa
Microcide Ltd con sede legale in Shepherds Grove, Stanton - Bury  St.
Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK), intesa ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
REWARD, contenente la sostanza  attiva  coadiuvante  olio  di  colza,
prodotto uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato  Codacide,
registrato al n. 11206 con decreto direttoriale in data  22  febbraio
2002, e modificato successivamente con decreti  di  cui  l'ultimo  in
data 11 novembre 2013,  titolare  di  entrambe  le  registrazioni  la
suindicata Impresa; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
16 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e succ. mod.: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Codacide,
registrato al n. 11206; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del  decreto  ministeriale
28 settembre 2012; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2015, data di scadenza del prodotto  di  riferimento,  fatti
comunque salvi gli  adempimenti  e  gli  adeguamenti  alle  eventuali
ulteriori disposizioni  comunitarie  relative  alla  sostanza  attiva
coadiuvante componente del prodotto fitosanitario di riferimento;  la
validita' dell'autorizzazione e' subordinata alla regolamentazione  e
agli adeguamenti che dovranno essere adempiuti e che saranno definite
in attuazione dell'art.  58  dei  prodotti  fitosanitari  a  base  di
sostanze attive coadiuvanti. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31  dicembre
2015, l'impresa Microcide Ltd con sede  legale  in  Shepherds  Grove,
Stanton - Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK), e' autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario  denominato  REWARD,
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto.. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti il coadiuvante componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L: 0,250 - 0,500; L 1 -
1,5 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: 
    Microcide Ltd con sede legale in Shepherds Grove, Stanton -  Bury
St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16007. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 10 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello