IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                e con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29  aprile  2004,  concernente  l'igiene  dei  prodotti
alimentari; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome
del 29 aprile 2010 relativo a «Linee guida applicative  del  Reg.  n.
852/2004/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  sull'igiene  dei
prodotti alimentari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2073/2005,  relativo  ai  criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004, riguardante i  materiali  e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  882/2004,  relativo  ai  controlli
ufficiali intesi  a  verificare  la  conformita'  alla  normativa  in
materia di mangimi e di alimenti e alle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli additivi alimentari; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011,   della
Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi  e  degli  ortofrutticoli  trasformati,  che  ha  abrogato  e
sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1881/2006  che  definisce  i  tenori
massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; 
  Vista  la  direttiva  2000/13/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  20  marzo  2000,  relativa  al  ravvicinamento  delle
legislazioni degli stati  membri  concernenti  l'etichettatura  e  la
presentazione  dei   prodotti   alimentari,   nonche'   la   relativa
pubblicita'; 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  relativo
all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e  89/396/CEE,  concernenti
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari; 
  Vista  la  legge  13  maggio  2011,  n.  77  recante   disposizioni
concernenti la preparazione, il confezionamento  e  la  distribuzione
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina  igienica
della produzione e della vendita delle sostanze  alimentari  e  delle
bevande; 
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, Regolamento
concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti  nella
preparazione e per la  conservazione  delle  sostanze  alimentari  in
attuazione della direttiva n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 34/96/CE,  n.
95/2/CE e n. 95/31/CE; 
  Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, recante la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati  a  venire
in  contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con  sostanze   d'uso
personale; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2007,  n.
76, Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e  degli
oggetti di alluminio e di leghe di alluminio  destinati  a  venire  a
contatto con gli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  193,  «Attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore»; 
  Considerato che l'art. 4 della citata legge n. 77/2011,  stabilisce
che il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico e d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, definisce, i parametri  chimico-fisici  e  igienico-sanitari
del ciclo produttivo,  del  confezionamento,  della  conservazione  e
della distribuzione dei  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma,
nonche' i requisiti qualitativi minimi, e le informazioni che  devono
essere riportate sulle confezioni, a tutela del consumatore; 
  Vista la notifica alla  Commissione  europea  effettuata  ai  sensi
della direttiva 98/34/CE e della direttiva  2000/13/CE  con  nota  13
dicembre 2012; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato e le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 20 dicembre 2012 sulla proposta del  Ministro  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico; 
  Vista la comunicazione TRIS (2013) 02342, pervenuta per il  tramite
del Ministero dello sviluppo economico con nota  12  settembre  2013,
prot. 0148148, con la quale la Commissione europea ha comunicato  che
il  dispositivo  normativo  deve  prevedere  che  tutti  i   prodotti
interessati devono essere sottoposti a operazioni di mondatura  o  di
taglio e che le disposizioni concernenti  l'obbligo  di  indicare  il
Paese  di  origine  dei  prodotti  e   le   relative   modalita'   di
etichettatura sono in contrasto con la Direttiva 2000/13/CE; 
  Vista la nota 17 ottobre 2013, n. 6237 con la  quale  il  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  ha  trasmesso  al
Ministero della salute e al Ministero  dello  sviluppo  economico  la
versione  del  provvedimento  conformato   alle   indicazioni   della
Commissione europea, con la richiesta dei pareri di competenza; 
  Viste  le  note  4  novembre  2013  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e 5 novembre 2013, n. 45033, del  Ministero  della  salute,
con le quali i predetti Ministri  hanno  fornito  riscontro  positivo
alla richiesta del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Vista la comunicazione TRIS (2013) 03419, pervenuta per il  tramite
del Ministero dello sviluppo economico con nota 7 gennaio 2014, prot.
00992, con  la  quale  la  Commissione  europea  ha  chiesto  che  il
provvedimento chiarisca meglio che tutti i prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio; 
  Vista la nota 19 marzo 2014, n. 6237  con  la  quale  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha  trasmesso  alla
Commissione europea, per il  tramite  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  lo  schema  di  provvedimento  contenente  l'integrazione
idonea a chiarire che tutti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio; 
  Vista la comunicazione TRIS (2014) 00958, pervenuta per il  tramite
del Ministero dello sviluppo economico con nota 3 aprile 2014,  prot.
0054613,  con  la  quale  la  Commissione  europea   ha   considerato
soddisfacente la risposta fornita dall'Italia; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere  all'adozione  del  provvedimento
nella versione comunicata alla Commissione europea  con  la  nota  19
marzo 2014, n. 6237; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. In applicazione dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011,  n.  77,
il presente decreto stabilisce: 
    a) fermo restando il rispetto  dei  requisiti  igienico  sanitari
previsti  all'allegato  II  del  regolamento  (CE)  n.  852/2004,   i
parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del  ciclo  produttivo,
del confezionamento, della conservazione e  della  distribuzione  dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; 
    b) i requisiti qualitativi  minimi  dei  prodotti  ortofrutticoli
destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma; 
    c) le informazioni che devono essere riportate  sulle  confezioni
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore. 
  2. Fatte salve le  definizioni  previste  all'art.  2,  i  prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma disciplinati dal presente decreto sono
sempre sottoposti alle operazioni di mondatura o taglio.