IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'igiene dei prodotti
alimentari;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome
del 29 aprile 2010 relativo a «Linee guida applicative del Reg. n.
852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei
prodotti alimentari»;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004, riguardante i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli additivi alimentari;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della
Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato e
sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007;
Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori
massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa
pubblicita';
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo
all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari;
Vista la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni
concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, Regolamento
concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione della direttiva n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 34/96/CE, n.
95/2/CE e n. 95/31/CE;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, recante la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire
in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale;
Visto il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2007, n.
76, Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli
oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a
contatto con gli alimenti;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, «Attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore»;
Considerato che l'art. 4 della citata legge n. 77/2011, stabilisce
che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello
sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, definisce, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari
del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e
della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma,
nonche' i requisiti qualitativi minimi, e le informazioni che devono
essere riportate sulle confezioni, a tutela del consumatore;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi
della direttiva 98/34/CE e della direttiva 2000/13/CE con nota 13
dicembre 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 20 dicembre 2012 sulla proposta del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico;
Vista la comunicazione TRIS (2013) 02342, pervenuta per il tramite
del Ministero dello sviluppo economico con nota 12 settembre 2013,
prot. 0148148, con la quale la Commissione europea ha comunicato che
il dispositivo normativo deve prevedere che tutti i prodotti
interessati devono essere sottoposti a operazioni di mondatura o di
taglio e che le disposizioni concernenti l'obbligo di indicare il
Paese di origine dei prodotti e le relative modalita' di
etichettatura sono in contrasto con la Direttiva 2000/13/CE;
Vista la nota 17 ottobre 2013, n. 6237 con la quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso al
Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico la
versione del provvedimento conformato alle indicazioni della
Commissione europea, con la richiesta dei pareri di competenza;
Viste le note 4 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo
economico e 5 novembre 2013, n. 45033, del Ministero della salute,
con le quali i predetti Ministri hanno fornito riscontro positivo
alla richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Vista la comunicazione TRIS (2013) 03419, pervenuta per il tramite
del Ministero dello sviluppo economico con nota 7 gennaio 2014, prot.
00992, con la quale la Commissione europea ha chiesto che il
provvedimento chiarisca meglio che tutti i prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio;
Vista la nota 19 marzo 2014, n. 6237 con la quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla
Commissione europea, per il tramite del Ministero dello sviluppo
economico, lo schema di provvedimento contenente l'integrazione
idonea a chiarire che tutti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio;
Vista la comunicazione TRIS (2014) 00958, pervenuta per il tramite
del Ministero dello sviluppo economico con nota 3 aprile 2014, prot.
0054613, con la quale la Commissione europea ha considerato
soddisfacente la risposta fornita dall'Italia;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione del provvedimento
nella versione comunicata alla Commissione europea con la nota 19
marzo 2014, n. 6237;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. In applicazione dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77,
il presente decreto stabilisce:
a) fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari
previsti all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, i
parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo,
del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
b) i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli
destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma;
c) le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore.
2. Fatte salve le definizioni previste all'art. 2, i prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma disciplinati dal presente decreto sono
sempre sottoposti alle operazioni di mondatura o taglio.