IL CAPO DEL VI REPARTO 
      del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa  alla  ratifica  ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1°  novembre  1974  e
successive modificazioni (SOLAS 1974/78); 
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in  particolare  l'articolo  4  relativo
alle attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014,  n.  72  recante  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi  dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed  in  particolare
l'articolo 13 relativo  alle  funzioni  e  compiti  attribuzioni  del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
  Vista l'istanza datata 20 aprile 2012, e successiva  documentazione
integrativa, presentata dalla Italcert S.r.l.  con  sede  in  Milano,
Viale   Sarca   n.   336,   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'espletamento dei compiti di  cui  all'articolo  10  comma  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134; 
  Visto l'esito delle visite ispettive svolte da personale dipendente
rispettivamente in data 18 aprile 2013 e 28 maggio 2014; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134,  concernente  regolamento  recante  disciplina   per   le   navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo  sbarco  di
merci pericolose, ed in particolare l'articolo 10  comma  4  relativo
all'omologazione e al collaudo delle cisterne; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo Italcert S.r.l. con sede in Milano, Viale  Sarca  n.
336, e' autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'articolo  10
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134  per  l'omologazione  e  il   collaudo,   in   conformita'   alle
disposizione del Codice IMDG, delle cisterne cosi' come definite art.
2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. Il succitato organismo dovra' apporre sulle cisterne la seguente
sigla di identificazione: IT.