IL DIRIGENTE 
                  dell'ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
Salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-  Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, 
  con cui e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia  italiana
del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al Dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  recante  "
Attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.; 
  Considerato che, in virtu' dell'art. 38 del decreto legislativo  n.
219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatto obbligo
alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo,  che  il
mancato  rinnovo  comporta  la  decadenza  dell'autorizzazione   alla
scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non  venga  presentata
domanda di rinnovo, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione ai titolari
dell'AIC e  rende  noto  che  il  medicinale  non  puo'  essere  piu'
commercializzato; 
  Considerato che le ditte titolari di AIC  dei  medicinali,  di  cui
all'elenco  allegato  alla   presente   determinazione,   non   hanno
presentato domanda di rinnovo per i medicinali  di  cui  al  medesimo
elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma
dell'art. 38, del punto precedente; 
  Tenuto conto che le ditte titolari di AIC di alcuni dei medicinali,
riportati nell'elenco allegato alla  presente  determinazione,  hanno
presentato domanda di rinnovo nella quale  hanno  comunicato  di  non
avere piu' interesse alla commercializzazione di  alcune  confezioni,
rinunciando per queste al rinnovo; 
  Ritenuto  necessario  stabilire  un  termine  per  il  ritiro   dal
commercio delle scorte gia'  prodotte,  al  fine  di  prevenire  ogni
possibile rischio per la salute pubblica derivante  dal  mantenimento
in commercio di medicinali ormai privi  di  AIC  e,  di  conseguenza,
sottratti agli obblighi e responsabilita' che la normativa prevede  a
carico del titolare; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le considerazioni di  cui  in  premessa,  le  autorizzazioni
all'immissione in commercio  dei  medicinali,  riportati  nell'elenco
allegato che e' parte integrante della presente determinazione,  sono
decadute per mancato rinnovo. 
  2. Le confezioni gia' prodotte non potranno piu' essere  dispensate
al pubblico a decorrere dal 180° giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. Pertanto, entro la  scadenza  del  termine
sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio. 
  3. La  presente  determinazione  viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2014 
 
                                             Il dirigente: Pimpinella