IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 1 dell'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,
che prevede l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per
l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma  10  dell'art.  1
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con  modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per  far  fronte  ai  pagamenti  da
parte delle regioni e degli enti locali di debiti certi,  liquidi  ed
esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei  debiti
per i quali sia stata  emessa  fattura  o  richiesta  equivalente  di
pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei  debiti  fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2013, anche  se  riconosciuti  in  bilancio  in  data
successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel  piano  di  riequilibrio
finanziario  pluriennale,  di  cui  all'art.  243-bis   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  approvato  con  delibera  della
sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
  Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 32, che  dispone  che
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n.  281,  da  adottare  entro  il  31  luglio  2014,  e'
stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 1
tra le tre Sezioni  del  «Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e sono fissati,  in
conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3  del  citato
decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le  modalita'  per
la concessione delle  maggiori  risorse  alle  regioni  e  agli  enti
locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali  che  in  precedenza
non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a  valere
sul predetto Fondo; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2014, n. 59700 che,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2,  del
richiamato decreto-legge n.  66  del  2014,  ripartisce  il  predetto
incremento tra le tre Sezioni del suddetto  Fondo,  incrementando  la
dotazione della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'art.  2
del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 di un ammontare pari  a  2.200
milioni di euro; 
  Visto il comma 332 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, come modificato dall' art. 45-bis, del decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, che facoltizza la  societa'  EUR  S.p.a.  a  presentare,
entro il 15 luglio 2014,  un'istanza  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento   del   tesoro   per   l'accesso   ad
un'anticipazione di liquidita', nell'importo massimo di  100  milioni
di euro per l'anno 2014, a valere sulla  dotazione  per  l'anno  2014
della «Sezione per assicurare  la  liquidita'  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», di  cui  all'art.
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
  Visto il comma 6 dell'art. 5 del decreto legge 31 maggio  2014,  n.
83, che prevede che il fondo di rotazione di cui all'art.  11,  comma
6,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e'  incrementato,
per l'anno 2014, di 50 milioni di  euro,  a  valere  sulla  dotazione
della suddetta «Sezione per assicurare la liquidita' alle  regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»; 
  Considerato l'art. 2 del decreto legge n. 35 del  2013,  nonche'  i
relativi decreti di  riparto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 maggio  2013  recante  «Riparto  delle  somme  di  cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  sulla
base dell'Accordo sancito in Conferenza  Stato-Regioni  il  9  maggio
2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35» e del 28 marzo  2014  recante  «Riparto  delle  somme  di  cui
all'art. 1, comma  10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  e
ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8  aprile
2013,  n.  35»,  disciplinanti  le  modalita'  e  i  criteri  per  la
concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidita' per
il pagamento da parte delle Regioni e  delle  Province  autonome  dei
debiti diversi da quelli finanziari e sanitari; 
  Considerata la dotazione di 1.198.255.619,67  euro  della  «Sezione
per assicurare la liquidita' alle regioni e  alle  province  autonome
per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  diversi  da
quelli finanziari e sanitari» non attribuita alle regioni e  province
autonome con i due suddetti decreti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per insufficienza di richieste da parte delle Regioni; 
  Considerato che le richieste di anticipazione di liquidita'  per  i
pagamenti  dei  debiti  diversi  da  quelli  finanziari  e   sanitari
pervenute dalle regioni entro il 31 luglio 2014, ai  sensi  dell'art.
4, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
del 15 luglio 2014, n. 59700, sono pari a 1.909.379.341,42 euro; 
  Visto il comma 2 del predetto art. 4,  del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del  15  luglio  2014,  n.  59700,  che
dispone che le somme da concedere  a  ciascuna  Regione  e  Provincia
autonoma  sono  stabilite,   proporzionalmente   sulla   base   delle
richieste, con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro l'11 agosto 2014. Entro e  non  oltre  il  6  agosto
2014, la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'  individuare
modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale; 
  Considerato il comma 3 del citato art.  32,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, che prevede che l'erogazione delle  anticipazioni
di liquidita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento del Tesoro, a valere sulle  risorse  attribuite  con  il
presente decreto, e' subordinata, oltre che  alla  verifica  positiva
effettuata dal Tavolo di cui all'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge
n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b)
e c), del comma 3, del medesimo art.  2,  richiesti  alle  regioni  e
province autonome, anche alla  formale  certificazione  dell'avvenuto
pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni  contabili  da  parte  delle  Regioni  e
Province autonome, con riferimento alle anticipazioni  di  liquidita'
ricevute precedentemente; 
  Tenuto conto che ai  fini  della  verifica  positiva  del  suddetto
Tavolo occorre  che  le  richieste  di  anticipazione  di  liquidita'
considerino debiti non estinti alla data  del  24  aprile  2014;  non
riguardino debiti fuori bilancio non riconosciuti; considerino debiti
perenti che hanno copertura nell'apposito fondo; riguardino debiti  i
cui pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di stabilita'
interno; siano supportate da adeguata copertura per  la  restituzione
delle anticipazioni concesse; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Alle regioni e province autonome che entro  il  31  luglio  2014
hanno effettuato richiesta di anticipazioni  di  liquidita'  per  far
fronte  al  pagamento  di  debiti  diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari,  ai  sensi  dell'art.   4   del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 15  luglio  2014,  n.  59700,  sono
attribuite,  sulla  base  delle  richieste  pervenute,  risorse   per
effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili  alla  data
del 31 dicembre 2013, di cui all'art. 32, comma 1, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, ovvero dei debiti per i quali  sia  stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche
se riconosciuti in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli
contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui
all'art. 243-bis del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
approvato con delibera della sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei conti. L'importo delle predette somme attribuite a ciascuna
regione e provincia autonoma e' indicato nell'allegata tabella che e'
parte integrante del presente decreto. 
  2. I pagamenti di cui al presente articolo,  riguardanti  i  debiti
non estinti alla data del 24 aprile 2014, sono effettuati, per almeno
due terzi, con riferimento ai  residui  passivi,  anche  perenti  con
copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte  dei
quali vi  siano  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti  locali
stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori,  i
pagamenti riguardano la loro totalita'. 
  3. Le regioni  interessate  provvedono  all'estinzione  dei  debiti
elencati nel piano dei pagamenti entro il termine  di  trenta  giorni
dalla data di erogazione dell'anticipazione di  liquidita',  salvo  i
pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine
e'  aumentato  a   sessanta   giorni.   Dell'avvenuto   pagamento   e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la  regione
fornisce formale certificazione al Tavolo di cui all'art. 2, comma 4,
del  decreto  legge  8  aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii. 
  4.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  al
presente decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata,  oltre  che  alla  verifica
positiva da parte  del  Tavolo  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  del
decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui  alle
lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo art. 2, da parte delle
regioni, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di
almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili da parte delle regioni stesse con riferimento
alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014 
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze 
Reg.ne Prev. 2598