IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 con il  quale  l'«Istituto
Appulo Lucano di terapia familiare» e' stato abilitato ad istituire e
ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia  nelle  sedi
di Bari e Potenza, per i fini  di  cui  all'art.  3  della  legge  18
febbraio 1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'«Istituto di psicoterapia familiare  e
relazionale S.r.l. (gia' Istituto Appulo Lucano)» di Bari e  Potenza,
alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  2  agosto  2001   di   autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Taranto; 
  Visto il decreto in data  21  ottobre  2004  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Potenza; 
  Visto il decreto in data 27  febbraio  2009  di  autorizzazione  ad
aumentare  il  numero  massimo  degli  allievi  iscritti  nella  sede
principale di Bari; 
  Visto il decreto in  data  19  luglio  2010  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Potenza  e  ad  aumentarne  il
numero massimo degli allievi iscritti; 
  Visto il decreto in data  25  gennaio  2011  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Bari; 
  Visto il decreto in  data  23  maggio  2013  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Taranto a Roma; 
  Visto il decreto in data 26  novembre  2013  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Roma; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione allo  sdoppiamento  della  scuola  in  due  distinte
organizzazioni con  cambiamento  di  denominazione  del  preesistente
«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l.» in  «Scuola
di  specializzazione  in  psicoterapia  relazionale   Metafora»   che
mantiene la sede principale in Bari e la  sede  periferica  di  Roma,
nonche'   una   nuova   scuola   autonoma   denominata   «Scuola   di
specializzazione  in  psicoterapia  relazionale  Kaleidos»  con  sede
principale in Potenza; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto  di  psicoterapia  familiare  e   relazionale   S.r.l.»
abilitato con decreti in data 6 dicembre  1994,  25  maggio  2001,  2
agosto 2001 e 23 maggio 2013 ad istituire e ad  attivare  nella  sede
principale di Bari e nelle sedi periferiche  di  Potenza  e  Roma  un
corso di specializzazione in psicoterapia ai  sensi  del  regolamento
adottato con decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n.  509,  e'
autorizzato a cambiare l'assetto organizzativo e la denominazione  in
«Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora».