IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo  194,  comma  3,
come modificato  dall'articolo  24,  comma  1,  lettera  d-bis),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall'articolo  9,
comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  nonche'
l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall'articolo 25, comma  1,
lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 
  Considerato che ai sensi del citato articolo  212,  comma  15,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le  attribuzioni  e  le
modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici  e  finanziari
delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' d'iscrizione, i diritti annuali  d'iscrizione,
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato
nazionale dell'Albo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  8  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  13
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio  2009,  n.
165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti  urbani
raccolti in modo  differenziato,  di  attuazione  dell'articolo  183,
comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e della salute, 8  marzo  2010,  n.  65,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  4  maggio  2010,  n.  102,   recante   modalita'
semplificate  per  la  gestione  dei   rifiuti   di   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori  e  degli
installatori di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (AEE),
nonche'  dei  gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
apparecchiature; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito  il  parere  del  Comitato  nazionale  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del  10  dicembre  2013,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio  2014,
con la quale la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  esprime  il
proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Albo nazionale gestori ambientali 
 
  1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo,
costituito presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e' articolato in un Comitato  nazionale  e  in
Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 194,  comma  3,  e
          212, comma 15, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152  (Norme  in  materia  ambientale),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.: 
              «Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). - (Omissis). 
              3. Fatte salve le norme che disciplinano  il  trasporto
          internazionale di  merci,  le  imprese  che  effettuano  il
          trasporto transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono
          iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui  all'
          art. 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per  il
          solo  esercizio  dei  trasporti  transfrontalieri,  non  e'
          subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie  di
          cui al comma 10 del medesimo art. 212.». 
              «Art.  212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).   -
          (Omissis). 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                a)  individuazione  di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                b)   coordinamento   con   la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                d) ridefinizione  dei  diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                f)  riformulazione   del   sistema   disciplinare   -
          sanzionatorio dell'Albo  e  delle  cause  di  cancellazione
          dell'iscrizione; 
                g)   definizione    delle    competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico.». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare dell'8  aprile  2008  (Disciplina
          dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in  modo
          differenziato,  come  previsto  dall'art.  183,  comma   1,
          lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
          e  successive  modifiche),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 13 maggio 2009 (Modifica  del
          decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri  di
          raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,
          come previsto dall'art.  183,  comma  1,  lettera  cc)  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modifiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  165
          del 18 luglio 2009. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare di concerto con i Ministri  dello
          sviluppo economico e della salute dell'8 marzo 2010, n.  65
          (Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei
          rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche
          (RAEE) da parte dei distributori e  degli  installatori  di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  nonche'
          dei gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
          apparecchiature), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          102 del 4 maggio 2010. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».