IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall'articolo 9, comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonche' l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; Considerato che ai sensi del citato articolo 212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' d'iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale dell'Albo; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2009, n. 165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, recante modalita' semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del 10 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Albo nazionale gestori ambientali 1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 194, comma 3, e 212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.: «Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). - (Omissis). 3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all' art. 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo art. 212.». «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - (Omissis). 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare - sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile tecnico.». - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009 (Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute dell'8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».