IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali,  di  seguito
denominato, piu' brevemente, «Codice»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006,  n.
306, recante la Disciplina  del  trattamento  dei  dati  sensibili  e
giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai  sensi
degli articoli 20 e 21 del Codice; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.
55,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
giustizia»; 
  Visto, in particolare, l'articolo  4,  comma  1,  lettera  e),  del
Codice, il quale individua i dati giudiziari; 
  Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i  quali
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi  di  dati
sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni  su  questi
eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento  a  quei
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura  dei
soggetti  che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione   alle
specifiche finalita' perseguite nei singoli casi; 
  Visto il predetto articolo  20,  comma  2,  del  Codice,  il  quale
prevede  che  detta  identificazione  debba  essere  effettuata   nel
rispetto dei principi di  cui  all'articolo  22  del  citato  Codice,
assicurando in particolare che i soggetti pubblici: 
    a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per
le relative attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di  dati  anonimi  o  di  dati
personali di natura diversa; 
    b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato; 
    c) verifichino periodicamente  l'esattezza,  l'aggiornamento  dei
dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza ed indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite
nei singoli casi; 
    d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti  in  elenchi,
registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di  strumenti
elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione  di
codici  identificativi  o  di  altre   soluzioni   che   li   rendano
temporaneamente  inintelligibili  anche  a  chi  e'  autorizzato   ad
accedervi; 
    e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di  salute  e  la
vita sessuale separatamente da  altri  dati  personali  trattati  per
finalita' che non richiedono il loro utilizzo; 
  Rilevato che ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice,  detta
identificazione  deve  avvenire  con  atto  di  natura  regolamentare
adottato in conformita' al parere  espresso  dal  Garante,  ai  sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice medesimo; 
  Visto l'articolo 20, comma 4, del  Codice,  il  quale  prevede  che
l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma  2
venga aggiornata e integrata periodicamente; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 20 giugno 2012, n. 144, che, ai sensi dell'articolo 1,  comma
1, lettera g) del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39,  ha
istituito  il  registro  dei  revisori  legali  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Rilevato che presso il Ministero della giustizia e'  istituita  una
pluralita' di registri, albi ed elenchi per la tenuta  dei  quali  e'
necessario il trattamento di dati giudiziari; 
  Ritenuto di dover specificamente modificare gli allegati al  citato
decreto del Ministro  della  giustizia  12  dicembre  2006,  n.  306,
individuando i tipi di dati trattati e le operazioni  di  trattamento
eseguite in sede di tenuta di registri, albi ed elenchi; 
  Considerato che per quanto concerne i trattamenti di cui  sopra  e'
stato verificato il rispetto dei principi e delle  garanzie  previste
dall'articolo  22  del  Codice,  con  particolare  riferimento   alla
pertinenza, non eccedenza e  indispensabilita'  dei  dati  giudiziari
utilizzati rispetto alle finalita' perseguite; 
  Visto il provvedimento generale del Garante  della  protezione  dei
dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005; 
  Vista   l'autorizzazione   generale   n.   7/2013   contenuta   nel
provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del  12
dicembre 2013,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  27
dicembre 2013 e in particolare quanto disposto ai capi IV e  V  punto
2, relativamente al trattamento dei dati a carattere  giudiziario  da
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g),  del  Codice,  reso  in
data 10 aprile 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 16 giugno 2014; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12  dicembre  2006,
                               n. 306 
 
  1. Al decreto del Ministro della giustizia  12  dicembre  2006,  n.
306, l'allegato n. 18 e'  sostituito  dall'allegato  I  del  presente
decreto. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti.). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  del  primo  comma  lettera   e)
          dell'art. 4, degli articoli 20, 21, 22 e  del  primo  comma
          lettera g) dell'art. 154 del decreto legislativo 30  giugno
          2003, n. 196 (Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali): 
              «Art. 4. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                a) - b) - c) - d) (Omissis). 
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14  novembre  2002,  n.
          313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti, o la qualita' di imputato o  di  indagato
          ai sensi degli articoli 60 e 61  del  codice  di  procedura
          penale; 
              (Omissis).» 
              «Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di soggetti pubblici e' consentito solo se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di  cui  all'art.  22,  con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei  dati  sensibili.
          Il trattamento e' consentito solo se il  soggetto  pubblico
          provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i  tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente.» 
              «Art. 21. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          giudiziari). - 1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da
          parte  di  soggetti  pubblici   e'   consentito   solo   se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento del Garante che specifichino le finalita'  di
          rilevante interesse pubblico del  trattamento,  i  tipi  di
          dati trattati e di operazioni eseguibili. 
              1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari  e'  altresi'
          consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
          d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni  di
          criminalita'  organizzata  stipulati   con   il   Ministero
          dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art.
          15, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, previo parere del Garante per la protezione  dei  dati
          personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e
          delle operazioni eseguibili. 
              2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4,  si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.» 
              «Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili e giudiziari). 
              In vigore dal 1 gennaio 2004 
              1. I soggetti pubblici conformano  il  trattamento  dei
          dati sensibili  e  giudiziari  secondo  modalita'  volte  a
          prevenire   violazioni   dei   diritti,   delle    liberta'
          fondamentali e della dignita' dell'interessato. 
              2. Nel fornire  l'informativa  di  cui  all'art.  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'art. 11, comma 1,  lettere  c),
          d) ed e), i  soggetti  pubblici  verificano  periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10.I dati sensibili e  giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale. » 
              «Art. 154. (Compiti). - 1. Oltre a quanto  previsto  da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio e in conformita' al  presente  codice,  ha  il
          compito di: 
                a) - b) - c) - d) - e) - f) (Omissis). 
                g) esprimere pareri nei casi previsti; 
              (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno  2012,  n.
          144 (Regolamento concernente le modalita' di  iscrizione  e
          cancellazione  dal  Registro  dei   revisori   legali,   in
          applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio
          2010, n. 39, recante attuazione della direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati): 
              «Art. 1. (Registro dei revisori legali). - 1. Presso il
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  il
          Registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
              2. L'iscrizione nel Registro da'  diritto  all'uso  del
          titolo di revisore legale.». 
              Si  riporta  il  testo  del  primo  comma  lettera   g)
          dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE): 
              «Art.  1.  (Definizioni).  -  1.Nel  presente   decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) b) c) d) e) f) (Omissis). 
                g)  "Registro/Registro  dei  revisori   legali":   il
          registro nel quale sono iscritti i  revisori  legali  e  le
          societa' di revisione legale, istituito ai sensi  dell'art.
          2, comma 1; 
                h) i) l) m) n) o) p) q) r) s) (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto del Ministro  della  giustizia  12  dicembre
          2006, n. 306 (Disciplina del trattamento dei dati sensibili
          e  giudiziari  da  parte  del  Ministero  della  giustizia,
          adottato ai sensi degli articoli 20  e  21  del  d.lgs.  30
          giugno  2003,  n.  196  recante  «Codice  in   materia   di
          protezione  dei  dati  personali»),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2007, n. 11, S.O.