IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Considerato che la varieta' indicata nel presente decreto era stata
giudicata idonea all'iscrizione nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Considerato che per la stessa varieta'  era  stata  temporaneamente
sospesa la iscrizione per la verifica della denominazione; 
  Considerato concluso l'esame della denominazione proposta; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la  sotto  elencata  varieta'  di
specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero: 
 
                               Colza  
 
 
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|             |                 |        |    Responsabile della    |
|Codice SIAN  |    Varieta'     |  Tipo  | conservazione in purezza |
+=============+=================+========+==========================+
|    14361    |    Carlitat     |   00   |    Phycomat Eurl - F     |
+-------------+-----------------+--------+--------------------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 luglio 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
          Note all'articolo unico: 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.