IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11
luglio 1991 e successive modificazioni, relativo alle caratteristiche
degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonche' ai metodi ad
essi attinenti;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1990), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni
nella legge 3 agosto 2004, n. 204;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per
l'etichettatura di origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio
d'oliva vergine e dell'olio d'oliva», e in particolare l'art. 3 che
istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini;
Visto il DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, concernente «Regolamento
recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622 emanato ai
sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, che individua
gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce le
attribuzioni e i compiti;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, n. 1334, recante
«Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori
ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE)
n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini»;
Considerata la necessita' di semplificare e di aggiornare le
disposizioni che regolano il regime del riconoscimento dei comitati
di assaggio e l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed
esperti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 15 maggio 2014;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalita'
relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni
per la formazione dei capi panel, nonche' le modalita' di iscrizione
ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli
oli di oliva vergini con l'eventuale annotazione del possesso
dell'attestato di idoneita' di capo panel di cui al successivo art.
3.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della
Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) «panel di assaggiatori», il comitato di assaggio degli oli di
oliva vergini riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del regolamento, come
disciplinato all'art. 5 del presente decreto;
c) «capo panel», il responsabile del «panel di assaggiatori»;
d) «oli di oliva vergini», gli oli di oliva di cui all'allegato
VII, parte VIII punto (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
f) «Ministero-PIUE V», il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle
politiche internazionali e dell'unione europea - PIUE V;
g) «Ministero-PQAI IV», il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive
della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare - PQAI IV;
h) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari;
i) «CRA-OLI», il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura - Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria
Olearia - Sede di Citta' S. Angelo (PE);
j) «C.C.I.A.A.», la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
k) «C.O.I.», il Consiglio Oleicolo Internazionale.