IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, e, in particolare, l'art. 2, comma 7;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3
aprile 2014;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
1. Nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga
diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui
all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e
organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del
presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il
presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art.
11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle
missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali
si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di
personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da
legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli
organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio.»;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) all'art. 2 il comma 4 e' abrogato;
c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la
propria gestione ai principi contabili generali contenuti
nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilita' economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il
consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi
omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2,
comma 1, che adottano la contabilita' economico-patrimoniale
conformano la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile.
4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al
comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi
e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro
mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei
residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il
titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra
i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di
riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i
residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e
impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La
reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,
nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo
pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La
costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in
caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio
precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese
riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della
giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e'
effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento
non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto,
gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono
negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e
b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da
obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato
fondo pluriennale vincolato, costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il
conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla
sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed
imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi,
finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti,
determinato secondo le modalita' indicate nel principio applicato
della programmazione, di cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale
vincolato», per ciascuna unita' di voto riguardante spese a carattere
pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo e'
determinato per un importo pari alle spese che si prevede di
impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi e alle spese gia' impegnate
negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a
quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale
vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti e'
costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la
copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con
imputazione agli esercizi successivi, e' costituita dalle entrate che
si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e'
attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il
fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo
pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto,
e' determinato l'importo definivo degli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi
precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la
copertura.
6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui
all'art. 3-bis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1°
gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria
enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione
nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario
dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui
non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del
1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli
relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione
territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e
non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto
sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato
della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per
ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della
fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale
vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un
importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui
attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015
a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015
autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e
del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con
funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei
residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di
entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in
attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui
l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate
cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di
quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia
esigibilita'. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri
indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di
cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se
il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo
(disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e' oggetto di
un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento
straordinario dei residui non sono conservati residui cui non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili.
La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i
prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di
cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente trasmessa al
Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la
procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e'
effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione
provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le
reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more
dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di
previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento
dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni.
10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2014 non e' applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del
riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi
gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui
all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2.
11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui
all'allegato n. 1 e' applicato con riferimento a tutte le operazioni
gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che
nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui
all'art. 11, comma 12.
12. L'adozione dei principi applicati della contabilita'
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilita' economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria
previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano
dei conti integrato di cui all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno
2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di
cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo
esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a
tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi
per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al
disavanzo tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di
cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo
esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto
alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui
attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica
tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
15. Le modalita' e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore
disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato
di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1°
gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina
del patto di stabilita' interno e dei limiti di spesa del personale,
per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano
quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei
residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito
autorizzato non contratto.
Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati di conto
consuntivo relativi al 31 dicembre 2014 di cui all'art. 161 del
decreto legislativo 267 del 2000 sono acquisite informazioni
riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui di cui al
comma 7.
16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15,
l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015,
determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a
seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato per una quota pari
almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, sono definiti criteri
e modalita' di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di
cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale
decreto si attiene ai seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di
amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di
amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini
del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a
conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile
prevista dal presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78
se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo
risalenti all'esercizio 2012. La copertura dell'eventuale disavanzo
di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, puo' essere
effettuata fino all'esercizio 2017.»;
d) dopo l'art. 3, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 3-bis. (Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali). - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in
reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinate le modalita' di organizzazione e di funzionamento della
Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori
funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e
dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato. Ai componenti
della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, ne' indennita',
ne' rimborso di spese.»
e) all'art. 4:
1) al comma 1 le parole: «, commi 1 e 2» sono abrogate e le parole:
«un comune piano dei conti integrato definito con le modalita' di cui
all'art. 36, comma 5.» sono sostituite dalle seguenti: «il piano dei
conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei
conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91.»;
2) al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove
previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti e'
costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il
livello minimo di articolazione del piano dei conti e' costituito dal
quinto livello.»;
3) al comma 6, le parole: «commi 1 e 2, allegano al bilancio
annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le
previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci
articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono le
previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto
livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita'
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
4) al comma 7, le parole: «la nota integrativa al rendiconto, che
espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un
allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati
corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano
dei conti integrato. In sede di sperimentazione, si individuano i
tempi e le modalita' per esporre le risultanze degli aggregati
corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano
dei conti integrato.» sono sostituite dalle seguenti: «le
amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono le risultanze del
consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla
banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.»;
5) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, e' pubblicato nel sito
internet www.arconet.rgs.tesoro.it:
a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti
regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di
cui al comma 1;
b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli
enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di
cui al comma 1.
7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato
di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, l'allegato n. 6 puo' essere modificato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione
contabile degli enti territoriali. La commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le
modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'art. 4,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
di interesse degli enti territoriali.»;
f) all'art. 5:
1) al comma 3, le parole : «, commi 1 e 2» sono soppresse e le
parole: «l'esecuzione delle transazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate
e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di
spese,»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica
della transazione elementare e' inserita nei campi liberi a
disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.»;
g) all'art. 6:
1) al comma 1, dopo le parole: «e' definita» sono inserite le
seguenti: «dall'allegato n. 7.» e le parole: « con le modalita' di
cui all'art. 36, comma 5, ed e' integrata o modificata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La codifica della transazione elementare e' aggiornata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con validita'
dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione.»;
h) all'art. 7:
1) al comma 1, le parole: «, commi 1 e 2,» sono soppresse, alla
lettera a), dopo le parole: «l'adozione del criterio della
prevalenza» sono aggiunte le seguenti: «, salvi i casi in cui e'
espressamente previsto», ed alla lettera c), dopo le parole:
«assumere impegni sui fondi di riserva», sono aggiunte le seguenti: «
e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti
all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono stati
oggetto del riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non imputabili
ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa,
possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza.»;
i) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con le modalita' definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli
enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilita'
finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del
piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in
contabilita' civilistica sono aggiornate in considerazione della
struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilita'
finanziaria.»;
l) all'art. 10:
1) al comma 1, le parole: «annuale ed il bilancio di previsione
finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio» sono
sostituite dalle seguenti: «e' almeno triennale, ha carattere
autorizzatorio ed e' aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di
programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione
basata sul criterio della spesa storica incrementale.»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A seguito di eventi intervenuti successivamente
all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria
variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di
bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti
del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi
successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono
essere assunte obbligazioni giuridiche.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad
impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel
bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la
continuita' dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta
salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di
bilancio;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle
spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione,
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi
considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti,
inclusa la quota capitale.
4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel
rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari,
sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al
tesoriere.»;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il conto del tesoriere e' predisposto secondo lo schema
di cui all'allegato n. 17.».
m) l'art. 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11.
Schemi di bilancio
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i
seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri
enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e
partecipate e altri organismi controllati:
a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di
previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e
delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della
gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi,
i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica
degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato
disciplinato dall'art. 11-ter.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un
rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio
sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di
bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e
strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse
finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al
livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai
cittadini.
3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera
a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di
amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e
programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di
dubbia esigibilita' per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per
l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per
lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalita' previste dal
comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli
previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e
programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di
dubbia esigibilita';
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e
categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e
macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti
nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio
in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi
successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della
ripartizione per missioni e programmi della politica regionale
unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di
programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per
l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per
lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta
secondo le modalita' previste dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle
previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti
gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilita', dando illustrazione dei crediti per i quali non
e' previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di
investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse
disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso
di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in
bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando
che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito
internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione
della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla
legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili. In particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie
intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi
di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianita'
superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonche' sulla
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4,
lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso
dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti
l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del
bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', espone il
saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei
relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro
illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la
precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con
l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i
propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate. La
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non
oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione
nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3,
comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio
immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli
del codice civile, nonche' da altre norme di legge e dai documenti
sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione,
richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del
rendiconto.
7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui
all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti
locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono allegati:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie
e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti,
secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi
e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti,
secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi
strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano,
contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1,
lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi
strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche
i risultati della gestione del consiglio regionale.
9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel
rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), e' costituito
dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli
equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed e'
elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione
dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le
risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto
consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da
a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto
consolidato l'ente disciplina tempi e modalita' di approvazione e
acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.
10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la
predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e
di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), e' facoltativa.
11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono
modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A
decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono
integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui
e' attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017
adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi
di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il fondo
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in
spesa il fondo pluriennale e' incluso nei singoli stanziamenti del
bilancio annuale e pluriennale.
13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi
all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli
allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili
aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio
2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti
che si sono avvalsi della facolta' di cui all'art. 3, comma 12, non
comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo
rendiconto di affiancamento della contabilita' economico patrimoniale
alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, e'
allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria.
15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di
bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui
affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio
e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che
possono non essere compilati.
16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa
disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i
quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio
prevista dal principio contabile applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2.
17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale
autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualita' 2016, riclassificati
secondo lo schema di cui all'allegato 9.»;
n) dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. (Bilancio consolidato). - 1. Gli enti di cui all'art.
1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate,
secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio applicato
del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico
consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti
allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera
qualsiasi ente strumentale, azienda, societa' controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o
privata, anche se le attivita' che svolge sono dissimili da quelle
degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si
applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del
bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli
enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.
Art. 11-ter. (Enti strumentali) - 1. Si definisce ente strumentale
controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente,
pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha
una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti
esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di
nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le
politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo,
alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un ente
o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle
sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell'attivita' dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla
legge, per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole
statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o
clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione,
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attivita'
oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza
dominante.
2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un
ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione
o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di
cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle
seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:
a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attivita' culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilita';
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitivita';
n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
r) relazioni internazionali.
Art. 11-quater. (Societa' controllate). - 1. Si definisce
controllata da una regione o da un ente locale la societa' nella
quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti
parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza
dominante sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola
statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge
consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione
stipulati con societa' che svolgono prevalentemente l'attivita'
oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza
dominante.
3. Le societa' controllate sono distinte nelle medesime tipologie
previste per gli enti strumentali.
4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con
riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le societa'
quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile. A tal fine, per societa' quotate degli enti di cui al
presente articolo si intendono le societa' emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentari.
11-quinquies. (Societa' partecipate). - 1. Per societa' partecipata
da una regione o da un ente locale, si intende la societa' nella
quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente,
dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di societa'
quotata.
2. Le societa' partecipate sono distinte nelle medesime tipologie
previste per gli enti strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con
riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per societa' partecipata da
una regione o da un ente locale, si intende la societa' a totale
partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della
regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di
partecipazione.»;
o) al comma 1 dell'art. 12 e ai commi 1 e 2 dell'art. 13 le
parole: «,commi 1 e 2,» sono soppresse;
p) all'art. 14:
1) ai commi 1 e 3, le parole: «, commi 1 e 2,» sono soppresse;
2) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b)
programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I
programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono
ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto
livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui
all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei
programmi in macroaggregati. Il programma e', inoltre, raccordato
alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi),
secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma
3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.
Nell'ambito dei macroaggregati e' data separata evidenza delle
eventuali quote di spesa non ricorrente.»;
3) la lettera c) del comma 1 ed il comma 2 sono abrogati;
4) al comma 3, le parole: «le funzioni riconducibili al vincolo di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
alle funzioni fondamentali di cui al medesimo art. 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, nonche' dei relativi costi e
fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al
presente comma sono definiti secondo le modalita' di cui all'art. 36,
comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i
fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard» sono sostituite
dalle seguenti: «per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo
lo schema previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h)»;
5) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive
difficolta' gestionali per la sola spesa di personale, possono
utilizzare in maniera strumentale, per non piu' di due esercizi
finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione
"Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione
delle spese di personale per le singole missioni e i programmi
rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito
allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di
assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto.
3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e
macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, e' aggiornato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione
contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il
glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le
corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo
livello (Gruppi).»;
q) all'art. 15:
1) alla lettera b) del comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti
i seguenti:
«Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono
ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo
il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si
raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti
integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta
di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta
di articolazione delle tipologie in categorie.»;
2) la lettera c) del comma 1 e' abrogata;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle
eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle
tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, e'
aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.»;
r) l'art. 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16. (Flessibilita' degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al
fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in
termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi,
limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale all'interno
dell'amministrazione.
2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto
capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento
delle spese correnti.»;
s) all'art. 17:
1) al comma 1 le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli enti strumentali» e le parole: «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di
un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi
dell'art. 2428, comma 2, del codice civile.»;
3) al comma 2, le parole: «all'art. 3, comma 2, individuati
dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 che
rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e le
parole: «dati contabili» sono sostituite dalle seguenti: «incassi e
pagamenti»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di fornire informazioni in merito alla
classificazione della propria spesa complessiva in missioni e
programmi, come definiti dall'art. 13 del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito
prospetto, predisposto secondo le modalita' di cui all'allegato n.
15, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e
programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo
la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze
individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui
all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma
e funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG
con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del
programma a ciascuna di esse.»;
5) al comma 4, le parole: «, definito secondo le modalita' di cui
all'art. 36, comma 5,» sono soppresse;
6) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli enti di
cui al comma 1 si avvalgono di un servizio di cassa che prevede
l'utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento.
6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non coinvolti nella
rilevazione SIOPE, rinviano l'attuazione dei commi da 2 a 6
all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti del
proprio comparto.
6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n. 15 e' aggiornato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.»;
t) all'art. 18:
1) al comma 1, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 1»;
2) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: « anno successivo»
sono inserite le seguenti: «Le regioni approvano il rendiconto entro
il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da
parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti»;
3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «30 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
u) dopo l'art. 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (Indicatori di bilancio) - 1. Al fine di consentire
la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e
agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30
giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di
esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio,
presentano il documento di cui al comma 1, il quale e' parte
integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna
amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione
stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile
dalla pagina principale (home page).
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano
il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget
di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei
loro enti ed organismi strumentali, e' definito con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema
comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti
ed organismi strumentali e' definito con decreto del Ministero
dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione
contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al
comma 1 e' obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo
all'emanazione dei rispettivi decreti.»;
v) all'art. 20:
1) al comma 2 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo
corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la
quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti
regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o
finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di
finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente, detto evento e' registrato come
cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita
si determina definitivamente;»;
2) dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:
«2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e
destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono
iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei
tributi.
2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali
regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio
sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di
rientro dai disavanzi sanitari, e' iscritta nel bilancio regionale
triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi,
obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per
il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi
dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale
iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno
dell'importo nel bilancio regionale.
La regione non puo' disimpegnare tali somme, se non a seguito di
espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la
regione e' tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli
adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione
d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si
verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore
importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale
regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento
e di impegno, detto evento e' contabilmente registrato nell'esercizio
nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui
attivi.»;
z) all'art. 33:
1) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente la
ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, definito secondo
le modalita' di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a
decorrere dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il
prospetto allegato al bilancio di esercizio e' elaborato in coerenza
con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione
SIOPE.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 e' aggiornato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione
contabile degli enti territoriali.»;
aa) il Titolo III e' sostituito dai seguenti:
«Titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle regioni
Art. 36. (Principi generali in materia di finanza regionale). - 1.
Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al
perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilita'
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera
in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di
previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte
temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee
strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e
finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalita' previste
dal principio contabile applicato della programmazione allegato al
presente decreto. Il DEFR e' approvato con una delibera del consiglio
regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione
del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento
di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza
regionale e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel
2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo
sviluppo della fiscalita' regionale, una legge di stabilita'
regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed
e' disciplinata dal principio applicato riguardante la
programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi
contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente
decreto.
Art. 37. (Sistema contabile). - 1. Il sistema contabile delle
regioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera h), della legge
5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale,
attraverso l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura autorizzatoria e
consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale, per la rilevazione,
ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti
gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.
2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale
adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4.
3. Al fine di consentire la tracciabilita' di tutte le operazioni
gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti
integrato, ad ogni transazione e' attribuita una codifica da
applicare secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 7.
4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo
l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati
della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo
l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e
modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura
finanziaria). - 1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere
continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a
regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie,
possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di
bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale
indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonche' la quota
eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi
successivi. La legge di stabilita' regionale puo' annualmente
rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva di spesa.
Art. 39. (Il sistema di bilancio delle regioni). - 1. Il Consiglio
regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione
finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione
prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte
temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle
entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale
in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e
le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed e' redatto,
secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalita'
previste dal principio applicato della programmazione di cui
all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le
previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio
di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere
autorizzatorio, costituendo limite:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di
prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti
alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione
del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di
bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti
di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di
previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con
riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte
obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna
unita' di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla
chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive
dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si
riferisce;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella
misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' o interventi che
sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni
esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e
sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali
ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale.
7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le
entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale
vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in
c/capitale;
b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi
all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi
individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota
vincolata del risultato di amministrazione utilizzata
anticipatamente;
c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto puo' essere
iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalita'
previste dall'art. 42, comma 12;
d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio
precedente.
8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5,
lettere b) e c), individua:
a) la quota che e' gia' stata impegnata negli esercizi precedenti
con imputazione all'esercizio di riferimento;
b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo
pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che
sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere
nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con
riferimento a tale quota, non e' possibile impegnare e pagare con
imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e'
attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il
fondo si riferisce.
9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio
regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni
unita' di voto e le previsioni del comma 7.
10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la
giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unita'
di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione
costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.
L'ordinamento contabile disciplina le modalita' con cui,
contestualmente all'approvazione del documento tecnico di
accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio
finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire
le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e
rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i
progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle
spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al
quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.
11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario
sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il
fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1,
lettera b).
12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al
comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.
13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 e'
allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di
cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario
individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun
esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e'
articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie,
categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli,
macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione
risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla
gestione sanitaria, tale allegato non e' richiesto.
14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano
misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo
dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative, nonche' la corretta
quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti
legislativi di entrata e di spesa.
15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio
della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.
16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai
bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il
relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio
finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di
previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento
assestato e il bilancio gestionale assestato.
Art. 40. (Equilibrio di bilanci) - 1. Per ciascuno degli esercizi
in cui e' articolato, il bilancio di previsione e' deliberato in
pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in
c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri
prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei
primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso
dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte
corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio
applicato alla contabilita' finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell'integrita'. Nelle more dell'applicazione
del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle
spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale
delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio,
purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di
indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio
nei limiti di cui all'art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante
dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di
investimento, risultante dal rendiconto 2015, puo' essere coperto con
il ricorso al debito che puo' essere contratto solo per far fronte ad
effettive esigenze di cassa.
Art. 41. (Il piano degli indicatori e dei risultati attesi). - 1.
Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la
regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalita'
previste dall'art. 18-bis.
Art. 42. (Il risultato di amministrazione). - 1. Il risultato di
amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi
destinati agli investimenti e fondi vincolati, e' accertato con
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio
chiuso, ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le
risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con
imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo
pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un
importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed
accantonate, la differenza e' iscritta nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come
disavanzo da recuperare, secondo le modalita' previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e'
determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono
il fondo crediti di dubbia esigibilita', l'accantonamento per i
residui perenti e gli accantonamenti per passivita' potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non
spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione,
per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, e'
sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono
destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere
finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione
le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e
applicati individuano un vincolo di specifica destinazione
dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il
finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una
specifica destinazione;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi
natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una
specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente
solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori
bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le
entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione, e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente, accertato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzata,
nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in
ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non
permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota del
risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di
amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilita', per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati
possono essere immediatamente utilizzate per le finalita' cui sono
destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se'
stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o
con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota
vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e'
consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente
per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno
per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il
31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del
risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato
di amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente
alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del
risultato di amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio
precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per
le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di variazione al
bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4,
lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le
spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese
vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del
consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di
amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della
Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto
dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del
comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del
debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, e'
applicato al primo esercizio del bilancio di previsione
dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di
bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio
e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del
rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche
essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di
previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura
regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori.
Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione
di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a
squilibri di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale
di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed
e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale, il Presidente
della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere
dal 2016, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai
sensi del comma 2, e' applicato al bilancio di previsione
dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al comma 12.
A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento
dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori
iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di
amministrazione presunto, nell'ambito delle attivita' previste dal
comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede
alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le
modalita' previste dal principio applicato della contabilita'
finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.
Art. 43. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se il
bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti
e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento.
Art. 44. (Classificazione delle entrate). - 1. Nel bilancio della
regione le entrate sono ripartite, secondo le modalita' indicate
all'art. 15, in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle
entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate,
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini
dell'approvazione in termini di unita' di voto.
2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie,
in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata
delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13.
Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali
quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla
proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie.
3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate
esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non
possono essere impiegate per la spesa corrente.
Art. 45. (Classificazione delle spese). - 1. Le previsioni di spesa
del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalita'
indicate all'art. 14 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di
attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unita' di voto. I
programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa
codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter
dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.
2. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di
cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla proposta di
bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione
dei programmi in macroaggregati.
Art. 46. (Fondo crediti di dubbia esigiblita'). - 1. Nella missione
"Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di
dubbia esigibilita', e' stanziato l'accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilita', il cui ammontare e' determinato in
considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e
difficile esazione, secondo le modalita' indicate nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2
al presente decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il
fondo crediti di dubbia esigibilita', il cui ammontare e'
determinato, secondo le modalita' indicate nel principio applicato
della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente
decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e
difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo.
3. E' data facolta' alle regioni di stanziare nella missione "Fondi
e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori
accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e'
possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie
di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto
previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa
potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del
risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.
Art. 47. (Sistemi contabili degli organismi e degli enti
strumentali della regione. Spese degli enti locali). - 1. Per
conseguire i propri obiettivi, la regione si avvale di organismi e di
enti strumentali, distinti nelle tipologie, definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'art. 11-ter,
comma 3.
2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle
sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate
di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica,
escluso il consiglio regionale, al quale si applica l'art. 67. Gli
organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema
contabile della regione e adeguano la propria gestione alle
disposizioni del presente decreto.
3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione
di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio
bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i
dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria
delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e
modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui
all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei
fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.
4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti,
pubblici e privati, dotati di personalita' giuridica, definiti
dall'art. 11-ter. Gli enti strumentali in contabilita' finanziaria
adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la
propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti
strumentali della regione in contabilita' economico-patrimoniale
adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17.
5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma
costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei
termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali
e sono pubblicati nel sito internet della regione.
Art. 48. (Fondi di riserva). - 1. Nel bilancio regionale sono
iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese
obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese
obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni,
pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamenti di mutui, nonche' quelle cosi' identificative per
espressa disposizione normativa;
b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese
impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla
lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita';
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al
comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalita' e
i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1,
escludendo la possibilita' di utilizzarli per l'imputazione di atti
di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono
disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al
comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta
regionale.
3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' iscritto
nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla
complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalita'
indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore
ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed
integrazioni degli altri programmi di spesa, nonche' dei relativi
capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto
dirigenziale.
Art. 49. (Fondi speciali). - 1. Nel bilancio regionale possono
essere iscritti uno o piu' fondi speciali, destinati a far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per
l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme
da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi
esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che
siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in
conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine
dell'esercizio secondo le modalita' di cui al comma 2, costituiscono
economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da
provvedimenti legislativi non approvati entro il termine
dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del
Consiglio, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate dei
relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie
di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali
costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione,
destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi
provvedimenti legislativi, purche' tali provvedimenti siano approvati
entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.
Art. 50. (Assestamento del bilancio). - 1. Entro il 31 luglio, la
regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di
bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e
passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di
dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio
scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui
all'art. 40.
2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento
negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa
nella quale sono indicati:
a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio
precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del
disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di
amministrazione;
c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita'
del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti
di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi
oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in
relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto
tesoriere.
Art. 51. (Variazioni del bilancio di previsione, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale). - 1. Nel corso
dell'esercizio, il bilancio di previsione puo' essere oggetto di
variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione
di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonche' per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate,
nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento
di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale all'interno
dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle
missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3,
comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per
le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui
perenti.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalita' con
cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che
non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio
ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione
possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative
fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 42, commi
8 e 9, levariazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni,
compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni
degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria
statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari
intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo
pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4,
di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della
giunta, con riferimento ai macroggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto
capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di
disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare
variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al
medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del
piano dei conti.
5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme
tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere approvata dopo il 30
novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta
salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti
dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio,
secondo le modalita' previste dal principio applicato della
contabilita' finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di
obbligazioni gia' assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per
le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del
risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese
potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in
cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate
gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2,
lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti
a depositi bancari intestati all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al
bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non
possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento
o del bilancio gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48
e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di
competenza da un programma all'altro del bilancio con atto
amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al
tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato
alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel
corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme
concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014,
fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del
riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 52. (La gestione delle entrate e delle spese). - 1. La
gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento,
della riscossione e del versamento.
2. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi
dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Art. 53. (Accertamenti). - 1. Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono
essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione e'
perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza, secondo le modalita' previste dal principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.
Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non
determinano movimenti di cassa effettivi.
2. L'accertamento costituisce la prima fase della gestione
dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di
idonea documentazione verifica la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico che da' luogo
all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il
debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa
scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente
all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono
essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il
cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio
finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future.
Art. 54. (La riscossione). - 1. La riscossione consiste nel
materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali
incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso,
fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla
convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui l'entrata non da'
luogo ad effettivi movimenti di cassa.
3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del
servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) l'indicazione del titolo e delle tipologia di bilancio cui e'
riferita l'entrata, con le relative codifiche, distintamente per
residui o competenza;
e) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da
5 a 7, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione
dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
f) il numero progressivo;
g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti
della regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore della
regione, ivi comprese le entrate di cui al comma 6, anche senza la
preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi, il
tesoriere ne da' immediata comunicazione alla regione, richiedendo la
regolarizzazione. La regione procede alla regolarizzazione
dell'incasso entro i successivi 60 giorni.
5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di
competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio
e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio in
cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione
e' pervenuta nell'esercizio successivo.
6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti
nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.
7. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di
regolarizzazione alle partite di giro.
8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine
dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla regione per
l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in
conto residui.
9. I codici di cui al comma 3, lettera e), possono essere applicati
all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Art. 55. (Il versamento) - 1. Il versamento costituisce l'ultima
fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse
nelle casse della regione.
2.Gli incaricati della riscossione interni ed esterni, versano al
tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dai
regolamenti di contabilita' e dagli accordi convenzionali.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale
della regione, versano le somme riscosse presso la tesoreria della
regione con cadenza stabilita dall'ordinamento contabile regionale,
non superiore ai quindici giorni lavorativi.
Art. 56. (Impegni di spesa). - 1. Tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalita' previste. dal
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture
contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene
riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva,
ed e' determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il
soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo
stanziamento di bilancio e la data di scadenza.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli
impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze
della gestione.
4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del
bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i
quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dalla
regione l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e
costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione
del risultato di amministrazione di cui all'art. 42. Le economie
riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui
all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi
successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei
lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla
determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di
aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di
bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la
riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale e' ridotto di pari importo.
5. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto
all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la
conclusione della fase della liquidazione.
6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio,
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche
di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi.
7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad
amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa
comunica al destinatario della spesa le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese
riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali
e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli
estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della
comunicazione, il terzo interessato ha facolta' di non eseguire la
prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
8. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalita'
attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti
che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di
lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono
annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute secondo
le modalita' previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti e' istituito un
registro unico nel rispetto della disciplina in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di
ricorrere a registri di settore o di reparto.
Art. 57. (Liquidazione della spesa). - 1. La liquidazione
costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base
ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore,
si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto.
2 La liquidazione e' una registrazione contabile effettuata quando
l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della
acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla
regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed
alle condizioni pattuite.
Art. 58. (Il pagamento della spesa). - 1. Il pagamento delle spese
e' ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa,
mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine
progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo.
Gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria e le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti.
2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli
atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede
esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi,
ovvero risultino immediatamente eseguibili.
3. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del
servizio finanziario o da un suo delegato e contengono almeno i
seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di
bilancio cui e' riferita la spesa, distintamente per residui o
competenza, e della relativa disponibilita' in termini di cassa;
d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona
diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche' il
relativo codice fiscale o la partita IVA;
e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima
l'erogazione della spesa;
g) le modalita' di pagamento se richieste dal creditore;
h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
i) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da
5 a 7, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione
dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
j) il codice che identifica le spese non soggette al controllo
dei dodicesimi previsto dal principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, in caso di esercizio
provvisorio.
4. I codici di cui al comma 3, lettera i), possono essere applicati
al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e
da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni, la
regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
6. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti
distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione
unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati
all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la
relativa comunicazione e' pervenuta nell'esercizio successivo.
7. E' vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di
regolarizzazione alle partite di giro.
8. I mandati di pagamento, non pagati entro il termine
dell'esercizio, sono commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle
modalita' previste dalla legge, in assegni postali localizzati o
altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al
fine di rendere possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la
parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal
tesoriere.
Art. 59. (Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento). - 1. Le
regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con
spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti
mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale intestato al
creditore;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non
trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e
postali.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che
sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da
annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche,
recante gli estremi relativi alle operazioni
Art. 60. (Gestione dei residui). - 1. Costituiscono residui attivi
le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine
dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma
dell'art. 56,liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine
dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo. Non e' ammessa la conservazione nel conto
dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non e'
consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture
contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa
si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del
rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato
di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata per garantire
la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo
almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui
perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui
perenti e comunque incrementando annualmente l'entita'
dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti.
4. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui.
5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti
ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente
dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del
bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio
costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del
bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine
dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo
concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse
le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali
vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi
successivi.
Art. 61. (Fondi statali per interventi speciali). - 1. Nel caso di
assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha
facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate
dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni
per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
Art. 62. (Mutui e altre forme di indebitamento). - 1. Il ricorso al
debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.
40, comma 2, e' ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto
previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento
agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio
2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio regionale il
rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di
approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo,
decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente
accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni,
anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui e'
prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente e'
impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento,
distintamente per la quota interessi e la quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in
relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non
perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori
entrate rispetto alle previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo
complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse
dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio
considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di
ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi
dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo
delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia
"Tributi destinati al finanziamento della sanita'" ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito
del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle
entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del
fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.
Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate
dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle
leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato
l'intero importo del debito garantito.
Il limite e' determinato anche con riferimento ai finanziamenti
imputati contabilmente agli esercizi successivi.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato
dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014,
la regione non puo' assumere nuovo debito fino a quando il limite non
risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve
specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi
finanziari futuri, nonche' i mezzi necessari per la copertura degli
oneri, e deve, altresi', disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si
applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.
Art. 63. (Rendiconto generale). - 1. I risultati della gestione
sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.
2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo
alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli
equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, e'
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente
decreto.
3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto
consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e
degli eventuali organismi strumentali secondo le modalita' previste
dall'art. 11, commi 8 e 9.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti
dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo
di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera
b), con l'indicazione dei motivi per i quali si e' proceduto ai
prelevamentie il prospetto relativo alla gestione del perimetro
sanitario di cui all'art. 20, comma 1.
5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di
entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio
comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte
pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con
imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo
pluriennale vincolato.
6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi
della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato,
rilevati dalla contabilita' economico-patrimoniale, nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei
principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 4/3.
7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio
al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni e' costituito
dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di
pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione
contabile e' determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le
regioni includono nel conto del patrimonio anche:
a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando
le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice
civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le
modalita' previste dal principio applicato della contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;
b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino
al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della
gestione e' allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto
a quello dei residui attivi.
8. In attuazione del principio contabile generale della competenza
finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di
inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione,
provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei
residui.
9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate
accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili
nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate
all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti
del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e
dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate
e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto
dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la
riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi
l'importo da recuperare.
11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro
reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio
generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3,
formano oggetto di apposito decreto del responsabile del
procedimento, previa attestazione dell'inesigibilita' dei crediti o
il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in
essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il
collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il
proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico
e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilita'.
Art. 64. (Gli inventari). - 1. L'amministrazione del patrimonio
delle regioni e' disciplinata dalle norme dello Stato in materia di
beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi
contabili applicati.
2. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e
valutativa dello stato patrimoniale.
3. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e
conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al
principio applicato della contabilita' economico-patrimoniale
(allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della
gestione sanitaria accentrata dal titolo II.
4. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni,
per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al
conseguente rinnovo degli inventari.
5. Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le
modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei
beni, nonche' la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel
rispetto dei principi contabili applicati.
Art. 65. (Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese
degli enti locali). - 1. I rendiconti degli enti e degli organismi,
in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono
sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le
determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile
regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito
internet della regione.
2. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al
comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria sono redatti secondo
lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.
Art. 66. (Modalita' per la formazione e l'approvazione del
rendiconto). - 1. Il rendiconto generale della regione e' approvato
con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo
all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile
regionale disciplina le modalita' e i termini per la sua
presentazione al consiglio regionale.
2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci e'
pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione,
comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo
allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui
all'art. 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della
gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino
di cui all'art. 11, comma 2.
Art. 67. (Autonomia contabile del consiglio regionale). - 1. Le
regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano
l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi
contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi
strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e
gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai
principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea
consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di
questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze
finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63,
comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea
consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno
successivo.
Art. 68. (Il bilancio consolidato). - 1. La regione redige il
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed
i criteri individuati dal presente decreto.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le societa' considerate nel
bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della
regione".
3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui
all'allegato n. 11 del presente decreto.
4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:
a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. Il bilancio consolidato e' approvato dal Consiglio regionale
entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalita'
previste dalla disciplina contabile della Regione.
Art. 69. (Servizio di tesoreria della regione). - 1. Il servizio di
tesoreria delle regioni e' affidato, in base ad apposita convenzione
sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Il servizio e' aggiudicato secondo le modalita' previste
nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita
gara ad evidenza pubblica, con modalita' che rispettino i principi
della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione
alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi
decreti attuativi.
3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere
risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito e' intestato
alla regione e viene gestito dal tesoriere
5. La regione puo' avvalersi dei conti correnti postali, nonche' di
conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi.
Unico traente e' l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita
reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni
6. Le modalita' per l'espletamento del servizio di tesoreria devono
essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi
decreti attuativi.
7. Il servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e
criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di
riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze
informatiche valgono ai fini della rendicontazione.
8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi
elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.
9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo
di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non
eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di
competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte
nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
10. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla
convenzione.
11. La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi
rimborsi secondo le modalita' indicate nel principio applicato della
contabilita' finanziaria allegato al presente decreto.
Art. 70. (Cooperazione Stato-Regioni). - 1. Gli organi statali e le
regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia
di cui al presente decreto, nonche' a concordare le modalita' di
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre
forme di collaborazione.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le regioni
trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le
informazioni previste dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n.
196, e accedono alla medesima banca dati secondo le modalita'
previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 71. (Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei
dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia).
- 1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni
arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi
e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di
responsabilita' gli istituti processuali valevoli per i dipendenti
delle amministrazioni statali.
Art. 72. (Il Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei
revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalita'
previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla
regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione della
regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia
contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia
presente un proprio organo di revisione.
2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori
adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile
regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al
collegio dei revisori.
3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, il collegio si
conforma ai principi di onorabilita', professionalita' e indipendenza
previsti dall'art. 2387 del codice civile.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il
collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti
della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire
ispezioni e controlli individuali.
5. Il registro dei verbali e' custodito presso la sede della
regione. Copia del verbale e' inviata al presidente della regione, al
Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e al responsabile finanziario della regione.
Art. 73. (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio
delle Regioni). - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la
legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi
controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purche' il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal
codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera
b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere
di pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo
impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un
piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita'
finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a
deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad
elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'
art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto
alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio
di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro
sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso
inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende
riconosciuta.
Titolo IV - Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza
regionale e locale.
Art. 74. (Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti
locali). - 1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'art. 114:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'istituzione conforma la propria gestione ai principi
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed
adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.
L'ente locale che si avvale della facolta' di non tenere la
contabilita' economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3,
puo' imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.»;
c) al comma 4, la parola: «informano» e' sostituita dalla
seguente: «conformano», e le parole: «del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio
economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.»;
d) al comma 8, dopo le parole: « i seguenti atti» sono inserite
le seguenti: « dell'azienda»;
e) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle
seguenti:
«b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.»
d) al comma 8, dopo le parole:
«i seguenti atti» sono inserite le seguenti: «dell'azienda»;
e) dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti
atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio
comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che
costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei
relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di
cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»;
2) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147 dopo le parole: «la
relazione del bilancio consolidato» sono inserite le seguenti: «nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni»;
3) al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo le parole: «secondo la
competenza economica» sono inserite le seguenti: «, predisposto
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni»;
4) all'art. 150:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni di principio
del presente testo unico» sono aggiuntele seguenti: «e del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
5) l'art. 151 e' sostituito dal seguente:
«Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione e' composto dalla Sezione
strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e
dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di
previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e
le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni
riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di
previsione finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico
e patrimoniale, attraverso l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura autorizzatoria e
consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini conoscitivi,
per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti
gestionali e per consentire la rendicontazione economico e
patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale
sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il
conto economico e lo stato patrimoniale.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30
aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i
bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle societa'
controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;
6) all'art. 152:
a) al comma 1, dopo le parole: «i principi contabili stabiliti
dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4 sono sostituite
dalle seguenti:
«a) art. 177;
b) art. 185, comma 3;
c) articoli 197 e 198;
d) art. 205;
e) articoli 213 e219»;
7) al comma 4 dell'art. 153, le parole: «annuale e pluriennale»
sono sostituite dalle seguenti: «di previsione», dopo le parole:
«dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese»
sono inserite le seguenti:«, alla regolare tenuta della contabilita'
economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» e' inserita
la seguente: «e»;
8) all'art. 154:
a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti
«1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla
finanza e la contabilita' degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione
dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la
situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi,
anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.
243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri,
indirizzi ed orientamenti.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta', sono disciplinate le modalita' di organizzazione e di
funzionamento.»;
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e' a titolo
gratuito e non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;
b) il comma 7 e' abrogato;
9) all'art. 157:
a) al comma1, le parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 gli enti
locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in
piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui
all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del
piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e
gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione e'
costituito almeno dal quarto livello.
1-ter. Al fine di garantire la tracciabilita' di tutte le
operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei
conti integrato, ad ogni transazione e' attribuita una codifica da
applicare secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
integrazioni.
1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate
secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i
risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano
dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
10) l'art. 160 e' abrogato;
11) all'art. 162:
a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per
l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita',
universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e
pubblicita'. La situazione corrente, come definita al comma 6 del
presente articolo, non puo' presentare un disavanzo» sono sostituite
dalle seguenti:«riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6.Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in
c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri
prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei
primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso
dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte
corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le
eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla
contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del
principio dell'integrita'.»;
12) l'art. 163 e' sostituito dal seguente:
«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se
il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria.Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro
il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o
il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi
del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia'
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi,
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per
le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto
del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.
151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il
ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui
presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza
riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione
approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione,
programma e titolo - gli impegni gia' assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi
di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso
l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le
variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies,
quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato,
quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono
esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia'
assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia'
impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei
dodicesimi.»;
13) l'art. 164 e' sostituito dal seguente:
«Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1. L'unita' di voto
del bilancio per l'entrata e' la tipologia e per la spesa e' il
programma, articolato in titoli.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere
autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi
considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di
prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti
alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»;
14) all'art. 165:
a) al comma 1, la parola: «annuale» e' sostituita dalla seguente:
«finanziario », dopo le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono
inserite le seguenti: «ed e' redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»;
b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono
classificate, secondo le modalita' indicate all'art. 15 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle
entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate,
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le
tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente
in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono
individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali
quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla
proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie.
4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono
classificate secondo le modalita' indicate all'art. 14 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di
attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla
relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter
dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.
5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i
programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti
locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei
programmi in macroaggregati.»;
6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna
unita' di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla
chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa
definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il
bilancio;
c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si
prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto residui.
7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono
iscritti:
a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale
vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in
c/capitale;
b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi
all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi
individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della
quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata
anticipatamente;
c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto puo' essere
iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalita'
previste dall'art. 188;
d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto
dell'esercizio precedente.
8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla
spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:
a) la quota che e' gia' stata impegnata negli esercizi
precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il
bilancio;
b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale
vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati
assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi
successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio
con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale
quota non e' possibile impegnare e pagare con imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di
spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il
codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si
riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo
pluriennale vincolato.
9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per
quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le
norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza
riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al
fine di consentire la possibilita' del controllo regionale sulla
destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneita'
delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli
enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle
regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi
nei bilanci di previsione degli enti locali.
10. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri
riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le
previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unita' di
voto, e le previsioni del comma 7.»;
15) all'art. 166:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente «1. Nella missione
"Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di
riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore
allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. »;
b) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
«2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno
del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo
di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese
finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»;
16) l'art. 167 e' sostituito dal seguente:
«Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilita' e altri fondi per
spese potenziali). - 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti",
all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilita'" e'
stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita',
il cui ammontare e' determinato in considerazione dell'importo degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le
modalita' indicate nel principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il
fondo crediti di dubbia esigibilita', il cui ammontare e'
determinato, secondo le modalita' indicate nel principio applicato
della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia
e difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo.
3. E' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione
"Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi",
ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali
non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative
economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del
risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto
previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa
potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del
risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.»;
17) all'art. 168:
a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « e le partite
di giro»;
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi» sono
inserite le seguenti: «e le partite di giro», le parole: «ivi
compresi i fondi economali, e» sono soppresse, le parole: «sono
ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta
nel regolamento di cui all'art. 160.» sono sostituite dalle seguenti:
« comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri
soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalita' come individuate
dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come
sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre
operazioni previste nel principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i
servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano
l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e
viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali
operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui
l'obbligazione e' perfezionata, in deroga al principio contabile
generale n. 16.
2-ter. Non comportando discrezionalita' e autonomia
decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di
terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»;
18) l'art. 169 e' sostituito dal seguente:
«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1. La giunta delibera
il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto
anche in termini di cassa.
Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio,
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie,
categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il
rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi,
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e
della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano
dei conti finanziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e'
facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.
157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di
previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e'
allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .»;
19) l'art. 170 e' sostituito dal seguente:
«Art. 170. (Documento unico di programmazione). - 1. Entro il 31
luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione.Con riferimento
al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti
locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una
relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita' previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo
documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo
a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e
costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni:
la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto
di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di
cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto
presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti
predispongono il Documento unico di programmazione semplificato
previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di
inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni del
Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione.»;
20) l'art. 171 e' abrogato;
21) l'art. 172 e' sostituito dal seguente:
«Art. 172. (Altri allegati al bilancio di previsione). - 1. Al
bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art.
11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce
il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati
delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono
allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la
quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto
di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in
materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e
obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno.»;
22) all'art. 174:
a) al comma 1, la parola: «annuale» e' abrogata, le parole: «la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziario e il
Documento unico di programmazione», dopo le parole: «organo di
revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre di ogni
anno»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono
inserite le seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti
dall'organo esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, e'
aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del quadro normativo
di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo
consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di
approvazione.»;
c) al comma 3, la parola: «annuale» e' abrogata, dopo le parole :
«di previsione» e' inserita la seguente: «finanziario». Il secondo
periodo e' soppresso;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il
bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni
al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il
piano esecutivo di gestione assestato.»;
23) all'art. 175:
a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di previsione» e'
inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza»
sono inserite le seguenti: « e di cassa» e dopo le parole: «relativa
alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono
aggiunte le seguenti: «salvo quelle previste dai commi 5-bis e
5-quater.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30 novembre di
ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le seguenti
variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione
vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di
destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento
e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita'
finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione
vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati
previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui
sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia'
assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma
5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a
depositi bancari intestati all'ente»;
d) al comma 4, dopo le parole: « in via d'urgenza» sono inserite
le seguenti: «opportunamente motivata,»;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo
approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle
di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di
previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come
meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e
accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio
provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e
dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni
siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e
dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti
a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste
dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di
cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3.
5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le
modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio
di cui al comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di
contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina,
il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli
esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra
capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti,
i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini
di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di
bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita'
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a
depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni,
compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con
provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto,
e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere
disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le
determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli
del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono
effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi
assegnati ai dirigenti.»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»;
g) al comma 7, le parole: « nei servizi per conto di terzi » sono
sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le entrate e le
spese per conto di terzi e partite di giro»;
h) al comma 8, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono
inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;
i) al comma 9, dopo le parole: «dell'organo esecutivo» sono
inserite le seguenti: «, salvo quelle previste dal comma 5-quater, »
e dopo le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono
aggiunte le seguenti: «, fatte salve le variazioni correlate alle
variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;
l) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al
tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della
variazione. Sono altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel
corso dell'esercizio finanziario.»;
m) dopo il comma 9-bis e' aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso
dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni
di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina
del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel
2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015.»
24) all'art. 176:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti dal fondo di
riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;
b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti:
«, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»;
25) all'art. 179:
a) dopo il primo periodo del comma 1 e' aggiunto il seguente: «Le
entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «l'accertamento delle entrate
avviene» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate
ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della
transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
seguendo le seguenti disposizioni»;
c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «delle spese»
sono inserite le seguenti: «del titolo "Servizi per conto terzi e
partite di giro",»;
d) dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente:
«c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi
da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei
dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno
dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al
finanziamento;»;
e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «atti
amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi,
tassativamente previsti nel principio applicato della contabilita'
finanziaria, per cui e' previsto l'accertamento per cassa.»;
f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento di contabilita'
dell'ente» sono aggiunte le seguenti:«, nel rispetto di quanto
previsto dal presente decreto e dal principio generale della
competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
g) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'accertamento dell'entrata e' registrato quando
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione alle scritture
contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio
finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza
nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale
di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture
contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»;
26) all'art. 180:
a) alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» e' sostituita
dalle seguenti: «delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o
da prestiti»;
b) alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa o del
capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata» sono sostituite dalle
seguenti: «del titolo e della tipologia»;
c) alla lettera f) del comma 3, dopo le parole: «la codifica»
sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;
d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
« h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli
articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;
e) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in
favore dell'ente,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le
entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo e' aggiunto
il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro
i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la
resa del conto del tesoriere.»;
f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate
di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio
e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia
in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione
e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono
disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.
4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in
attesa di regolarizzazione alle partite di giro.
4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il
termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per
l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in
conto residui.
4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono
essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio
2016.»;
27) al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole: «dal regolamento di
contabilita'» sono aggiunte le seguenti:«, non superiori ai quindici
giorni lavorativi»;