Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale  MABTHERA  (rituximab)   -   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
21 marzo 2014 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con
i numeri: 
    EU/1/98/067/003  1400  mg   -   soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - flaconcino (vetro) 15 ml (120 mg/ml) - 1 flaconcino. 
    Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping"; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006,
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Roche  Registration  Limited
ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 12 maggio 2014; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
giugno 2014; 
  Vista la deliberazione n. 25 in data 23 luglio 2014  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
 
  Alla specialita' medicinale MABTHERA (rituximab)  nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
  Confezione: 1400 mg - soluzione iniettabile -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (vetro) 15  ml  (120  mg/ml)  -  1  flaconcino  -  AIC  n.
033315033/E (in base 10) 0ZSQ6T (in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: 
  MabThera formulazione sottocutanea e' indicato negli adulti per  il
trattamento del Linfoma non-Hodgkin (LNH). 
  MabThera e' indicato per il  trattamento  di  pazienti  affetti  da
linfoma follicolare in stadio III-IV precedentemente non trattati, in
associazione a chemioterapia. 
  La  terapia  di  mantenimento  con  MabThera  e'  indicata  per  il
trattamento di pazienti con  linfoma  follicolare  che  rispondono  a
terapia di induzione. 
  MabThera e' indicato per il  trattamento  di  pazienti  affetti  da
linfoma non-Hodgkin, CD20-positivo, diffuso a grandi  cellule  B,  in
associazione  a  chemioterapia  CHOP  (ciclofosfamide,  doxorubicina,
vincristina, prednisolone).