LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  195,  «Modifiche
ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005»; 
  Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11,  comma  1,  ai
sensi delle  quali  la  Banca  d'Italia,  per  finalita'  statistiche
riguardanti la compilazione della  bilancia  dei  pagamenti  e  degli
altri indicatori  monetari  e  finanziari  per  l'analisi  economica,
stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per  la
trasmissione  di  dati  e  notizie  necessari  cui  sono  tenuti  gli
operatori residenti in Italia; 
  Visto il comma 6 dello stesso articolo, che prevede la procedura di
irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 1; 
  Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16  dicembre  2009,
recante disposizioni in materia di informazioni  statistiche  per  la
bilancia dei pagamenti e la posizione  patrimoniale  verso  l'estero,
cosi' come modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia  del  12
luglio 2011, dal Provvedimento della Banca  d'Italia  del  2  ottobre
2012 e dal Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 marzo 2014; 
  Vista la sentenza n. 94/2014  della  Corte  costituzionale  che  ha
dichiarato costituzionalmente illegittimi, per  violazione  dell'art.
76 Cost., gli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e
135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio  2010,  n.  104,  nonche'
l'art. 4, comma 1, n. 17 e 19), dell'Allegato 4 al  d.lgs.  2  luglio
2010, n. 104, nella parte in cui abroga rispettivamente  l'art.  145,
commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385 del 1993 e gli  artt.  187-septies,
commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998; 
  Considerata  la  necessita'  di  tenere  conto  del  mutato  quadro
normativo ai fini della definizione delle competenze  in  materia  di
ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati
dalla Banca d'Italia; 
  Considerato opportuno, per le  ragioni  sopra  esposte,  modificare
ulteriormente  il  Provvedimento  del  16  dicembre  2009,  emana  il
seguente provvedimento: 
                               Art. 1 
 
 
                       Procedura sanzionatoria 
 
  1. Il comma 3. dell'art. 8 del Provvedimento del 16  dicembre  2009
e' sostituito dal seguente: «Contro  il  provvedimento  sanzionatorio
puo' essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al tribunale del
luogo in cui e' stata commessa la  violazione  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento».