IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la  societa'  Takeda  Pharma  A/S  e'
stata  autorizzata  all'immissione  in   commercio   del   medicinale
INCRESYNC (alogliptin benzoato/pioglitazone cloridrato); 
  Vista  la  determinazione  n.  1138/2013  del  12  dicembre   2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del 27 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai
sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre  2012  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Takeda Pharma A/S ha chiesto
la riclassificazione delle  confezioni  con  A.I.C.  n.  043030030/E,
043030129/E, 043030218/E e 043030307/E; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 10 marzo 2014; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  27
maggio 2014; 
  Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014  del  Consiglio
di Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il   medicinale   INCRESYNC    (alogliptin    benzoato/pioglitazone
cloridrato) nelle confezioni  sotto  indicate  e'  classificato  come
segue. 
  Confezioni: 
    12,5 mg/30 mg - compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -
blister (NYL/ALU/PVC) - 28 compresse - A.I.C. n. 043030030/E (in base
10) 1915JG (in base 32) - Classe di rimborsabilita'  A  -  Prezzo  ex
factory (IVA esclusa) € 37,51 - Prezzo al pubblico  (IVA  inclusa)  €
61,90; 
    12,5 mg/45 mg - compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -
blister (NYL/ALU/PVC) - 28 compresse - A.I.C. n. 043030129/E (in base
10) 1915MK (in base 32) - Classe di rimborsabilita'  A  -  Prezzo  ex
factory (IVA esclusa) € 37,51 - Prezzo al pubblico  (IVA  inclusa)  €
61,90; 
    25 mg/30 mg - compresse rivestite con film - uso orale -  blister
(NYL/ALU/PVC) - 28 compresse - A.I.C. n.  043030218/E  (in  base  10)
1915QB (in base 32) - Classe di rimborsabilita' A - Prezzo ex factory
(IVA esclusa) € 37,51 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 61,90; 
    25 mg/45 mg - compresse rivestite con film - uso orale -  blister
(NYL/ALU/PVC) - 28 compresse - A.I.C. n.  043030307/E  (in  base  10)
1915T3 (in base 32) - Classe di rimborsabilita' A - Prezzo ex factory
(IVA esclusa) € 37,51 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 61,90. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Per il periodo 2014-2015: valore soglia con un  incremento  del  5%
annuo pari a € 135,9 Mln/24 mesi. 
  L'eventuale superamento dei valori soglia indicati  comportera'  un
ripiano  secondo  le   modalita'   previste   nell'apposito   accordo
negoziale. 
  Restano invariate le altre condizioni negoziali.