IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il D.P.R. 21 febbraio 2014 recante nomina dei  Ministri,  dal
quale deriva, per mancata previsione e nomina  del  Ministro  per  la
cooperazione  internazionale  di  cui  all'art.  58,  comma  2,   del
decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro  concertante,  ai  fini
del presente decreto, e' il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritatevoli destinatarie delle  derrate  alimentari  da  distribuire
agli  indigenti  come  i  soggetti  (singoli,  enti  caritatevoli   o
raggruppamenti di enti caritatevoli)  riconosciuti  e  iscritti  all'
Albo dell' Agenzia per le  Erogazioni  in  Agricoltura  -  AGEA,  per
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio  del  22
ottobre 2007; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei  costi  dei  servizi  logistici
prestati dalle Organizzazioni caritatevoli, quali lo  stoccaggio,  la
conservazione e la gestione amministrativa del processo  distributivo
delle derrate alimentari; 
  Visto l'articolo l0, comma 1, n. 12,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto l'art. 1, comma 224, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» che ha finanziato
il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari  alle  persone
indigenti, per l'anno 2014, di un importo  pari  a  10.000.000,00  di
euro; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente  di  coordinamento»   cui   compete,   tra   l'altro,   la
formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del fondo  e
delle erogazioni liberali di derrate alimentari; 
  Sentito, nella seduta del 12 giugno  2014,  il  parere  del  Tavolo
permanente di coordinamento, che ha  espresso  all'unanimita'  avviso
favorevole sulla proposta  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,   elaborata   sia   tenendo   presente   le
disponibilita'  finanziarie  sia   le   necessita'   espresse   dalle
Organizzazioni caritatevoli. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Programma annuale 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle  persone  indigenti  per  l'anno  2014,  per  la  cui
attuazione sono  utilizzate  le  disponibilita'  del  «Fondo  per  il
finanziamento dei programmi nazionali  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1  dell'art.  58,
del  decreto-legge  del  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito   con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  istituito  presso
AGEA Agenzia per le Erogazioni  in  Agricoltura,  conformemente  alle
modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2.  Il  programma  annuale  e'  riportato   nell'allegato   1   che
costituisce parte integrante  del  presente  decreto.  AGEA  provvede
all'espletamento delle procedure  di  gara  per  la  fornitura  e  la
successiva consegna delle forniture  delle  derrate  alimentari  alle
Organizzazioni caritatevoli definite dall'art. 1, punto 4 del decreto
17 dicembre 2012. 
  3. Le spese per  la  copertura  dei  costi  dei  servizi  logistici
prestati dalle Organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3,  comma
2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono  ammissibili  nel
limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate  alimentari  e,
comunque, in valore non devono superare 75.000,00  euro  per  singola
aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.