LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 24 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari», e successive modificazioni; 
  Visto   il   «Regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento della  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la
borsa», adottato con deliberazione n. 8674 del  17  novembre  1994  e
successive modificazioni; 
  Visto il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio  della  Consob
ai sensi dell'art.  24  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262  e
successive modificazioni», adottato con  delibera  n.  18750  del  19
dicembre 2013 e successivamente modificato con delibera n. 18774  del
29 gennaio 2014; 
  Considerata l'esperienza operativa maturata dall'entrata in  vigore
del citato Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob; 
  Ritenuto necessario  adeguare  talune  disposizioni  contenute  nel
citato Regolamento sul procedimento sanzionatorio della  Consob  alle
concrete  esigenze  operative  emerse  nella  conduzione  della  fase
istruttoria  del   procedimento   medesimo,   con   riferimento,   in
particolare, alla disciplina  sul  diritto  di  accesso,  nonche'  al
termine entro il quale l'Ufficio sanzioni amministrative e' tenuto  a
trasmettere alla  Commissione  la  relazione  conclusiva  della  fase
istruttoria del procedimento sanzionatorio; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della  Consob
  ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005,  n.  262  e
  successive modificazioni adottato con  delibera  n.  18750  del  19
  dicembre 2013 
 
  Il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi
dell'art. 24 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262  e  successive
modificazioni, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013  e
successive modifiche, e' modificato come segue: 
    all'art. 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «I destinatari
della lettera di contestazione degli addebiti possono  chiedere,  con
istanze separate, alla Divisione che ha formulato le contestazioni di
avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e  all'Ufficio
sanzioni  amministrative  di  avere   accesso   esclusivamente   agli
ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo
istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo.  Ove
l'istanza di accesso sia presentata alla Divisione che  ha  formulato
le contestazioni  entro  il  termine  previsto  dal  comma  2,  primo
periodo, il termine per  la  presentazione  di  deduzioni  scritte  e
documenti e' sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione
dell'istanza fino alla data in cui e' consentito l'accesso.»; 
    all'art. 6, il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «All'esito
dell'esame  degli   atti   del   procedimento,   l'Ufficio   sanzioni
amministrative predispone una relazione nella quale formula  proposte
motivate in merito alla sussistenza  della  violazione  contestata  e
alla  quantificazione  della  relativa  sanzione  ovvero  in   merito
all'archiviazione, e la trasmette  alla  Commissione  entro  quindici
giorni precedenti  alla  scadenza  del  termine  di  conclusione  del
procedimento».