IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252",  e  in
particolare l'articolo 119,  disciplinante  l'accesso  al  ruolo  dei
funzionari amministrativo-contabili direttori; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  21  novembre  2005,
recante l'individuazione delle classi  delle  lauree  magistrali  per
l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari   amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
"Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai
ruoli del  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.
Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88,  98,  109,  119  e  126  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217."; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,
41, 53, 62, 88, 98, 109,  119,  e  126  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217."; 
  Considerato che, a norma dell'articolo 119,  comma  3,  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  previste  le  modalita'  di
svolgimento dei  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  dei  funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  con
nota n.6863 del 14 luglio 2014; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Ambito di applicazione e bando di concorso 
 
  1. Il presente regolamento disciplina  il  concorso  pubblico,  per
esami,  per  l'accesso  alla  qualifica   iniziale   di   funzionario
amministrativo-contabile vice  direttore  del  ruolo  dei  funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217. 
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato dipartimento e pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it.  Il  decreto,  in  conformita'  a  quanto
stabilito  dal  presente  regolamento,   indica   le   modalita'   di
svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario  della
eventuale prova preselettiva e  delle  prove  di  esame,  le  materie
oggetto delle prove di  esame,  le  modalita'  di  presentazione  dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria  nonche'
eventuali particolari modalita' di  presentazione  delle  domande  al
concorso medesimo. 
  3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata  la  percentuale  dei
posti riservati, ai sensi dell'articolo 119,  comma  4,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.  La  riserva  di  posti  di  cui
all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo  5  del  decreto
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              -  Il  testo  dell'articolo  119  del  citato   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
              «Art.   119   (Accesso   al   ruolo   dei    funzionari
          amministrativo-contabili direttori). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica    iniziale    del    ruolo    dei     funzionari
          amministrativo-contabili   direttori    avviene    mediante
          pubblico concorso per esami, con facolta' di far  precedere
          le prove di esame da una  prova  preliminare  di  carattere
          generale,  mediante  idonei  test,   il   cui   superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea magistrale tra quelle  indicate  nel  decreto
          ministeriale di cui al comma 2; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
          n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  sono  indicate  le  classi  delle   lauree
          magistrali ad indirizzo giuridico ed  economico  prescritte
          per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate
          secondo le norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
          atenei.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso, i diplomi di laurea  specialistica  ad  indirizzo
          giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del
          D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,   ovvero    secondo
          l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento
          ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15  maggio
          1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non
          inferiore  a  due,  la   composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale. 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e degli altri requisiti prescritti,  con  un'anzianita'  di
          servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando
          di indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire  della
          riserva il personale  che,  nel  triennio  precedente,  non
          abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della
          sanzione pecuniaria. I posti  riservati,  non  coperti  per
          mancanza di vincitori,  sono  conferiti,  secondo  l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai corpi militarmente organizzati o  che  hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per reati non colposi o che  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              6. I vincitori del concorso  sono  nominati  funzionari
          amministrativo-contabili vice direttori in prova.". 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  21  novembre
          2005,  reca  l'individuazione  delle  classi  delle  lauree
          magistrali  per  l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari
          amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 11  marzo  2008,
          n. 78 (Regolamento concernente  i  requisiti  di  idoneita'
          fisica,  psichica  e  attitudinale  per   l'ammissione   ai
          concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5,  22,  41,
          53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto  legislativo  13
          ottobre  2005,  n.  217),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre  2012,
          n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di
          accesso ai ruoli del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98,  109,
          119, e 126 del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.
          217), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  21  novembre
          2012, n. 272. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco),  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   119   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Il testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  e'  il
          seguente: 
              «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici  concorsi,  le  riserve  di  posti,  di   cui   al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
              1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono
          alle categorie di cui allalegge 2 aprile 1968,  n.  482,  e
          successive  modifiche  ed   integrazioni,   o   equiparate,
          calcolata sulle dotazioni  organiche  dei  singoli  profili
          professionali o categorie nella percentuale del 15%,  senza
          computare gli appartenenti alle categorie stesse  vincitori
          del concorso; 
              2) riserva di posti ai sensi dell'articolo3, comma  65,
          dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei  militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
              3) riserva del  2  per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi dell'articolo40, secondo  comma,
          dellalegge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali  di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
              1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
              2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
              3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
              4) i mutilati ed  invalidi  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              5) gli orfani di guerra; 
              6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
              7) gli orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              8) i feriti in combattimento; 
              9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
              10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra  ex
          combattenti; 
              11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto  di
          guerra; 
              12) i figli dei mutilati e degli invalidi per  servizio
          nel settore pubblico e privato; 
              13) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
              14) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
              15) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
              16) coloro che abbiano prestato servizio militare  come
          combattenti; 
              17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
              18) i coniugati e  i  non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
              19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
              20) militari volontari  delle  Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
              a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
          fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
              b)   dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
              c) dalla maggiore eta'.».