IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale
Visto il Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Visto l'art. 20 del citato Regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai
fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite,
prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda
tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo
regolamento;
Visto il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose;
Visto il Regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001, con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;
Visto il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica
protetta «Limone Costa d'Amalfi» di cui all'allegato I del decreto 18
luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 178 del 2 agosto 2001;
Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione
della scheda tecnica della indicazione geografica «Liquore di Limone
della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi»;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica della indicazione geografica «Liquore di Limone
della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi», riportata
nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2014
Il capo Dipartimento: Blasi