IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile, nonche' misure urgenti per la tutela del credito e la
semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti
misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi
all'autorita' giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non
e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta,
possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma
delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice
di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute,
dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio
dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la
corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri
sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del
Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni
all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne
disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del
fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al
Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e
il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado
d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la
pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della
nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto
entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il
processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se
nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il
procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di
procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di
procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo
pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo
periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la
riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare
del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei
parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non
si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice
di procedura civile.