IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,   con   particolare   riguardo   all'art.    3-septies
concernente l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8  novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria  2007)»  che,  al  fine  di  garantire
l'attuazione dei livelli essenziali delle  prestazioni  assistenziali
da garantire su tutto  il  territorio  nazionale  con  riguardo  alle
persone non autosufficienti, istituisce  presso  il  Ministero  della
solidarieta'  sociale  un  fondo  denominato   Fondo   per   le   non
autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  dispone  che  gli  atti  e  i  provvedimenti   concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non  autosufficienze  sono  adottati
dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il  Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni  urgenti
per  l'adeguamento  delle  strutture  di  Governo   in   applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri,
il Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  e
l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione «Presidente  del
Consiglio dei  Ministri»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente,  la  denominazione  «Ministro  delle   politiche   per   la
famiglia»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato», che ha istituito il Ministero della salute,
attribuendo allo stesso le funzioni di cui al capo x-bis, articoli da
47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e denomina il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, per le residue funzioni, «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2014) e, in particolare: 
    il comma 199, con il quale si autorizza per l'anno 2014 la  spesa
di 275 milioni di euro per gli interventi di  pertinenza  del  citato
Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica; 
    il comma 200, con il  quale  il  citato  Fondo  e'  ulteriormente
incrementato di 75 milioni di euro  per  l'anno  2014,  da  destinare
esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste  dal
predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato  comma  199,  in
favore degli interventi di  assistenza  domiciliare  per  le  persone
affette da disabilita' gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette
da sclerosi laterale amiotrofica; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17/1/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che
conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi  spettanti  alle
Province Autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti
e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  4  ottobre  2013  e  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 2013; 
  Visto altresi', il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio  2010,  n.  167,  sul
richiamato Programma d'azione biennale,  da  parte  della  Conferenza
Unificata  in  data  24   luglio   2013   e,   in   particolare,   la
raccomandazione  ivi  contenuta  formulata  dalla  Conferenza   delle
Regioni e delle  Province  Autonome  (13/069/CU11/C8)  riportante  la
richiesta di incrementare il  finanziamento  per  le  sperimentazioni
regionali per le politiche, servizi e modelli  organizzativi  per  la
vita indipendente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014, registrato alla  Corte  dei  conti  il  successivo  8
maggio 2014, ed in particolare l'art. 3 del decreto medesimo, con  il
quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' delegato ad
esercitare le funzioni in materia di politiche della famiglia; 
  Acquisita in  data  20  febbraio  2014  l'intesa  della  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non  autosufficienze»  per
l'anno 2014, pari ad euro 350 milioni, sono attribuite, per una quota
pari a 340 milioni, alle regioni  e  alle  province  autonome,  salvo
quanto disposto dall'art. 7, per le finalita' di cui  all'art.  2  e,
per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali per  le  finalita'  di  cui  all'art.  6.  Il
riparto generale riassuntivo delle  risorse  finanziarie  complessive
anno 2014 e' riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.  Il  riparto  alle  Regioni  avviene
secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2014 sono  basati
sui seguenti indicatori della domanda potenziale di  servizi  per  la
non autosufficienza: 
    a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore  a
75 anni, nella misura del 60%; 
    b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%. 
  Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni  successivi
sulla base delle esigenze che si determineranno  con  la  definizione
dei livelli essenziali delle  prestazioni  sociali,  con  particolare
riferimento alle persone non autosufficienti. 
  3.  Eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  da  provvedimenti  di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le non autosufficienze», saranno ripartite  fra  le  regioni  con  le
stesse modalita' e criteri  di  cui  al  presente  decreto,  come  da
Tabella 1.