IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, per l'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese
delle pubbliche amministrazioni per acquisti di  beni  e  servizi  in
ogni settore, per complessivi 2.100 milioni di euro, importo  che  in
ragione di una quota pari a 360 milioni  deve  essere  assicurata  da
parte dei comuni; 
  Visti gli articoli 14  e  15  del  decreto-legge  n.  66/2014,  che
prevedono, per l'anno 2014,  che  anche  i  comuni  partecipano  alla
riduzione delle spese per autovetture, per  un  importo  pari  a  1,6
milioni di euro, e per incarichi di consulenza, studio  e  ricerca  e
per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  per  un
importo pari a 14 milioni di euro; 
  Visto l'art. 47, comma 8 e seguenti dello stesso  decreto-legge  n.
66/2014,  che  prevede  che  i  comuni  debbano  comunque  assicurare
contributi alla finanza pubblica, in misura complessiva pari a  375,6
milioni di euro per l'anno 2014, elevata a 563,4 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,  prevedendo  la  contemporanea
riduzione, per identici importi, del Fondo di  solidarieta'  comunale
di cui all'art. 1, comma 380 della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(legge di stabilita' 2013); 
  Visti i precedenti decreti in data 24  settembre  2013  e  3  marzo
2014, concernenti la determinazione  delle  riduzioni  delle  risorse
finanziarie del Fondo di solidarieta' comunale,  per  l'anno  2013  e
2014, per i comuni delle Regioni a statuto  ordinario  e  dei  comuni
della Regione siciliana e della  regione  Sardegna,  per  un  importo
complessivo pari a 2.500 milioni di euro, come previsto dall'art. 16,
comma 6, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come dapprima
modificato dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, successivamente modificato  dall'art.  1,  comma  119,  della
legge  n.  228  del  2012  e,  da  ultimo,  ulteriormente  modificato
dall'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del  decreto  legge  8  aprile
2013, n. 35, in sede di conversione in legge 6 giugno 2013, n. 64; 
  Considerato  che,  per  l'anno  2014,  l'art.  47,  comma  9,   del
decreto-legge n. 66/2014, alle lettere a), b) e  c)  prevede  che  le
riduzioni di spesa a carico dei comuni siano operate  per  una  prima
quota pari a 360 milioni di euro, in  proporzione  alla  spesa  media
sostenuta nell'ultimo triennio  relativa  ai  codici  SIOPE  indicati
nella tabella A allegata allo stesso decreto, per una seconda  quota,
pari a 1,6 milioni di euro, riferita alla spesa per  autovetture,  in
proporzione al numero di quelle possedute da ciascun comune e per una
terza quota, pari a 14 milioni  di  euro,  relativa  alla  spesa  per
incarichi di consulenza, studio  e  ricerca  e  per  i  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, in proporzione  alla  spesa
comunicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
  Considerato altresi' che per la prima  quota  di  cui  alla  citata
lettera a), pari complessivamente a 360 milioni di euro, gli  importi
delle  riduzioni  di  spesa  a  carico  dei  comuni,  possono  essere
incrementati e/o diminuiti, nella misura del 5%, tenendo conto di  un
indicatore dei «tempi medi di pagamento» relativi  agli  acquisti  di
beni ed alle forniture di servizi e di un ulteriore 5%  in  relazione
al valore mediano del ricorso agli  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione  da  Consip  S.p.a.  o  da  altri  soggetti  aggregatori
iscritti nell'elenco istituito presso l'Autorita'  per  la  vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture,  sulla  base
delle certificazioni inviate dai comuni alla Direzione Centrale della
Finanza Locale; 
  Visti i precedenti decreti dirigenziali del Ministero dell'interno,
in data 8 maggio 2014 e 2 luglio 2014 che hanno approvato il  modello
relativo alla comunicazione da parte dei comuni del tempo  medio  dei
pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore  degli  acquisti  di
alcune tipologie di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno; 
  Considerato che l'art. 47, comma 10, del decreto legge  n. 66/2014,
prevede che, ad invarianza comunque  di  riduzione  complessiva,  con
decreto del Ministro dell'interno possono essere recepiti  importi  e
criteri, modificati per ciascun comune dalla Conferenza  Stato-citta'
ed  autonomie  locali  sulla  base  di   una   istruttoria   condotta
dall'A.N.C.I.; 
  Vista la proposta istruttoria formulata dall'A.N.C.I. ed  approvata
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del  5
agosto 2014; 
  Ritenuto che il previsto contributo  alla  finanza  pubblica,  pari
complessivamente a 375,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  debba
essere pertanto ripartito, sulla base dei diversi  criteri  contenuti
nell'istruttoria condotta dall'A.N.C.I., approvata  dalla  Conferenza
Stato citta' nella seduta  del  5  agosto  2014  e  recepiti  con  il
presente  decreto,   per   ciascuno   dei   comuni   complessivamente
interessati nel solo anno 2014, con le seguenti modalita': 
    calcolo delle seguenti riduzioni applicabili a ciascun Comune  in
applicazione dei criteri di base di cui al comma 9 dell'art. 47,  con
riferimento  alla  spesa  media  di  ciascun  comune   nel   triennio
2011-2013, desunta dal Sistema  informativo  sulle  operazioni  degli
enti pubblici (SIOPE): 
      riduzione commisurata alla spesa relativa ai  codici  Siope  di
cui alla tabella A allegata all'art. 47 del  decreto  legge  66/2014,
per la quota di 360 milioni di euro complessivi; 
      riduzione relativa alle spese per consulenze  commisurata  alla
spesa relativa al codice Siope 1307 (Studi, consulenze  e  indagini),
per la quota di complessivi 14 milioni di euro; 
      riduzione  relativa  alle  spese   per   gestione   del   parco
autovetture, commisurata alla spesa relativa  al  codice  Siope  1312
(Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi), per la
quota di complessivi 1,6 milioni di euro; 
    applicazione di un limite massimo della riduzione  applicabile  a
ciascun comune, pari al 20% della riduzione di 2.500 milioni di  euro
gia' applicata con i richiamati decreti ministeriali del 23 settembre
2013 e 3 marzo 2014;  per  i  comuni  terremotati  si  considera  una
riduzione stimata, calcolata con  i  criteri  del  decreto  legge  n.
95/2012 e la quota parte  di  riduzione  applicata  non  puo'  essere
superiore al 10% di quella stimata; 
    determinazione degli incrementi della riduzione applicabile,  con
riferimento alla quota di 360 milioni di euro, nella  misura  del  5%
riferita, rispettivamente, ai tempi medi di pagamento ed  al  ricorso
alle centrali di committenza,  criterio  quest'ultimo  da  applicarsi
soltanto nei confronti dei comuni con popolazione pari o superiore  a
10.000 abitanti al 31 dicembre 2012; per cio' che  riguarda  i  tempi
medi di pagamento, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in
cui il tempo medio certificato dal  comune  risulti  superiore  a  90
giorni;  per  cio'  che  riguarda  il  ricorso   alle   centrali   di
committenza, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi  in  cui
dalla  certificazione  comunale  risulti  una  percentuale  di  spesa
complessiva  effettuata  mediante  il  ricorso   alle   centrali   di
committenza inferiore al livello mediano dei comuni  considerati  per
questo indicatore; i casi di mancato invio delle certificazioni  sono
assoggettati ad ambedue gli aggravi (+10%). Le somme risultanti dalle
maggiori riduzioni vengono  ripartite  a  favore  degli  altri  enti,
proporzionalmente  alla  rispettiva  quota  di  partecipazione   alla
riduzione; 
  Considerato infine che per quanto concerne  la  ripartizione  dello
stesso contributo alla finanza pubblica a  carico  dei  comuni,  pari
complessivamente ai maggiori importi di 563,4  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvedera'  con  successivo
apposito provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione del riparto del contributo  alla  finanza  pubblica  a
  carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni  di  euro,
  per l'anno 2014. 
  1. Il contributo, per l'importo complessivo  di  375,6  milioni  di
euro per l'anno 2014, e' ripartito a carico di ciascun  comune  delle
regioni a statuto ordinario e  delle  regioni  siciliana  e  Sardegna
nella misura complessiva indicata nell'elenco  allegato  al  presente
decreto. 
  2. Lo stesso contributo, riferito a ciascun  comune,  e'  calcolato
con le modalita' operative approvate dalla Conferenza Stato Citta' ed
Autonomie locali, indicati nelle premesse. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 settembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano