IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                                  e 
 
 
  IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  l'art.  1  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  recante
«Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva  di  crescita»  e,  in  particolare,   i   commi   34-36,
concernenti la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi; 
  Visto il decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99,  recante  «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della questione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre  misure  finanziarie  urgenti»,  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 5-bis, che,  al  fine  di  sostenere  la
tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per  l'anno  2014,
presso il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1  milione  di
euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla
promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori  delle
attivita' e dei servizi per la  cultura  rivolti  a  giovani  fino  a
ventinove anni di eta'; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province  autonome  di
Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-guida  in  materia  di
tirocini», sancito nella seduta della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano del 24 gennaio 2013; 
  Considerato che, ai sensi del  citato  art.  2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 99, con decreto del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, devono  essere  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»; 
  Ritenuto che la dotazione del Fondo straordinario di  cui  all'art.
2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  99,  non  consente
l'attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento e che  la
dicitura «Fondo mille giovani  per  la  cultura»  va  necessariamente
intesa come indicativa di un auspicio e della possibilita' di erogare
in futuro ulteriori risorse al Fondo, come disposto dall'art.  7  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; 
  Ritenuto  quindi,  anche  in  considerazione  della  necessita'  di
promuovere attivita' formativa di alto livello nel settore dei beni e
delle attivita' culturali, di impiegare le prime  risorse  del  Fondo
straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis,  del  decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  99,  per  tirocini  formativi  e  di  orientamento
destinati a 150 giovani particolarmente qualificati; 
  Ritenuto pertanto, al fine di attrarre  i  giovani  piu'  capaci  e
meritevoli, di parametrare  l'indennita'  per  la  partecipazione  al
programma di tirocini formativi e di orientamento  all'importo  delle
borse di dottorato nelle universita' italiane,  stabilendone  percio'
l'entita' nella misura di 1.000 euro lordi, comprensivi  della  quota
relativa alla copertura assicurativa; 
  Visto il decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,  e,   in
particolare, l'art. 1, che prevede l'utilizzo dei giovani tirocinanti
nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura  di  cui  al
progetto «Mille giovani per la cultura»: 
    a) nell'ambito del piano strategico elaborato dall'Unita' «Grande
Pompei», nonche' a  supporto  delle  attivita'  della  Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta (commi 6 e 10); 
    b) nell'ambito del piano  strategico  di  sviluppo  del  percorso
turistico-culturale integrato delle residenze borboniche (comma 13); 
  Ritenuto quindi necessario, nell'attivazione dei tirocini  prevista
dal citato decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112,  rispondere  alle
esigenze particolari e urgenti di tutela e valorizzazione dei siti di
Pompei, Ercolano  e  Stabia  e  delle  residenze  Borboniche,  e  con
specifico  riferimento  al  complesso   della   Reggia   di   Caserta
nell'ambito  del  progetto  di  riassegnazione  degli  spazi   e   di
restituzione alla sua destinazione culturale, educativa e museale, di
cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  che  prevede
il ricorso ai giovani tirocinanti del «Fondo  mille  giovani  per  la
cultura» per la realizzazione di tale progetto; 
  Ritenuto necessario  attivare  i  tirocini  anche  nell'ambito  dei
programmi di intervento in aree colpite da  calamita'  naturali,  con
particolare riguardo alle regioni Abruzzo, e  nello  specifico  della
citta' di L'Aquila, ed Emilia-Romagna, nelle quali  sono  tuttora  in
corso   operazioni   di   recupero   e   restauro   del    patrimonio
storico-artistico, anche al fine  di  accelerare  il  ripristino  del
servizio di fruizione pubblica e di potenziare l'offerta culturale; 
  Ritenuto  necessario  altresi'  attivare  i  tirocini   anche   per
promuovere attivita' formativa nei  settori  degli  archivi  e  delle
biblioteche nell'intero territorio nazionale, settori  in  condizione
di particolare sofferenza, e per  i  quali,  anche  alla  luce  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22  aprile  2014,
per la declassifica e per il versamento  straordinario  di  documenti
all'Archivio centrale dello Stato, e' divenuta necessaria  e  urgente
la formazione di nuove risorse specializzate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Attivazione del «Fondo mille giovani per la cultura» 
 
  1. L'accesso al Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis,
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, avviene  sulla  base
dei criteri e delle modalita' individuate dal presente decreto. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  di  seguito  Ministero,  promuove
tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fino a ventinove
anni di eta', che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti
specifici, finalizzati a sostenere attivita' di tutela,  fruizione  e
valorizzazione del patrimonio culturale, presso: 
    a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di  Pompei,
Ercolano e Stabia e  l'Unita'  «Grande  Pompei»  (50  giovani)  e  la
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta (20 giovani) - bando n. 1; 
    b) la Direzione regionale per i beni  culturali  e  paesaggistici
dell'Abruzzo (15  giovani)  e  la  Direzione  regionale  per  i  beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani) - bando n.
2; 
    c)  (bando  n.   3)   l'Archivio   centrale   dello   Stato,   le
soprintendenze archivistiche e gli  archivi  di  Stato  presenti  sul
territorio nazionale, nonche' presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze (50 giovani) - bando n. 3.