IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12
giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee L148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana";
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della
riproduzione animale" ed, in particolare, l'art. 3 che affida
all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) i controlli delle
attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, concernente "Modifiche ed
integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina
della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva
94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' Europee - Legge comunitaria 1999" ed, in particolare,
l'art. 14;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 concernente
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea";
Visto in particolare l'art. 4 del d.l. n. 91/2014 recante "Misure
per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di
Bufala Campana DOP";
Visto che il citato art. 4, comma 3, del d.l. 91/2014 prevede che
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di
concerto con il Ministero della salute provveda, con decreto, a
definire le disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala
Campana DOP e per la rilevazione della produzione e la tracciabilita'
del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti
dall'utilizzo del latte bufalino;
Visto che con il decreto ministeriale 8 maggio 2002 del Ministero
della salute, relativo all'istituzione di nuovi centri di referenza
nazionali nel settore veterinario, l'Istituto Zooprofilattico
sperimentale del Mezzogiorno e' stato riconosciuto "Centro di
referenza nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e
delle produzioni bufaline";
Tenuto conto che il Ministero della salute consente al SIAN
l'accesso alla Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche,
limitatamente ai dati previsti dalla normativa vigente in materia di
identificazione e registrazione anagrafica degli animali;
Considerata la necessita' di istituire una cooperazione applicativa
tra il SIAN e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
per la gestione della piattaforma informatica, relativa alla
tracciabilita' della filiera bufalina, che sara' sancita in un
apposito protocollo operativo e relativi accordi di servizio;
Considerata la necessita' di assicurare la piu' ampia tutela degli
interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la
trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti
trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;
Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art. 4 del
d.l. 91/2014, le misure per la sicurezza alimentare e la produzione
della Mozzarella di Bufala Campana DOP;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 5 agosto 2014;
Decreta:
Art. 1
Modalita' per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP
1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 la produzione di prodotti
realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della
DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio
differente, fisicamente separato dallo spazio in cui avviene la
produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e dei prodotti
realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti
inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala
Campana. La separazione fisica deve impedire ogni contatto, anche
accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel
sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro
latte, nonche' tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti
ottenuti con altro latte e, pertanto, riguarda gli impianti di
stoccaggio, di movimentazione, di lavorazione del latte e di
confezionamento dei prodotti. Gli impianti e le apparecchiature che
non entrano in contatto con il latte e/o con i prodotti da esso
ottenuti possono essere utilizzati a servizio di linee di lavorazione
situate in spazi differenti.
2. Le imprese che lavorano sia latte del sistema di controllo della
DOP Mozzarella di Bufala Campana che latte diverso, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, devono
inviare, esclusivamente in formato elettronico, al competente Ufficio
territoriale dell'ICQRF e all'Organismo di controllo incaricato, la
planimetria dello stabilimento con l'indicazione delle differenti
linee di produzione, dei serbatoi, compresi quelli mobili, degli
impianti e delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella di
Bufala Campana DOP. I serbatoi devono essere distintamente numerati e
recare dispositivi di misurazione per la lettura diretta del
contenuto. Nel caso di adeguamento dell'impianto le imprese
invieranno entro i successivi 30 giorni il progetto di adeguamento,
provvedendo poi ad aggiornare la documentazione a lavori ultimati.
3. Le imprese che lavorano esclusivamente latte del sistema di
controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana sono esonerate
dall'invio della documentazione di cui al comma 2.