IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
dopo il comma 150 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in
materia di riorganizzazione delle province, aggiunge il comma
150-bis, prevedendo per l'anno 2014 che le province e le citta'
metropolitane, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per
la riduzione dei costi della politica, debbano assicurare un
contributo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni
di euro per l'anno 2015 ed a 69 milioni di euro per l'anno 2016, in
considerazione sia del progressivo venir meno delle elezioni
provinciali che per la gratuita' delle attivita' svolte dai
componenti degli organi delle province;
Visto l'art. 23, comma 14 e seguenti, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
Visto l'art. 1, comma 325 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita' 2014);
Visto l'art. 23 del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, che
prevede per le province i cui organi scadono per fine mandato nel
2014, nelle more delle elezioni dei consigli provinciali da indirsi e
svolgersi entro il 30 settembre 2014, ed in deroga alle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 325 della legge n. 147/2013, che i
presidenti delle provincie tuttora in carica ovvero i commissari,
assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale nonche' della
giunta provinciale, continuino a svolgere a titolo gratuito le
attivita' di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti ed
indifferibili, fino all'insediamento dei nuovi presidenti della
provincia, eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della
provincia;
Considerato che in applicazione delle disposizioni di cui all'art.
23 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214/2011, in n. 73 province, alla scadenza naturale
del mandato degli organi delle province negli anni 2013 e 2014 non si
sono tenute le consultazioni elettorali, con conseguenti risparmi,
anche per quanto attiene le indennita' ed i rimborsi per le attivita'
dei componenti degli organi delle province, divenute gratuite a
seguito della legge n. 56/2014;
Considerato che sempre in applicazione delle sopra richiamate
disposizioni, saranno n. 4 nell'anno 2015 e n. 9 nell'anno 2016 le
province per le quali, alla scadenza naturale del mandato degli
organi, non si terranno le consultazioni elettorali, con conseguenti
minori oneri, sia per quanto attiene all'organizzazione delle
elezioni provinciali che la corresponsione di indennita' e rimborsi
ai componenti degli organi delle province;
Considerato che, ai sensi dei comma 5 e 53 dell'art. 1 della citata
legge n. 56/2014, le disposizioni recate dall'art. 1 della stessa
legge n. 56/2014, ai comma da 51 a 100, valgono soltanto come
principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di
citta' ed aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna,
dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in
conformita' ai rispettivi statuti e non si applicano alle province
autonome di Trento e di Bolzano ed alla regione Valle d'Aosta;
Considerato che le modalita' di riparto del predetto contributo
debbono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, da
adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2014 debba essere
ripartito, per ciascuna delle 73 province complessivamente
interessate nel solo anno 2014, per una prima quota parte,
corrispondente a 66 milioni di euro proporzionalmente al numero delle
sezioni elettorali costituite sul territorio delle province stesse,
e, per una seconda quota parte, pari a 34 milioni di euro, in
proporzione alle spese sostenute da ciascuna provincia, desunte dal
Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE),
relative ai codici:
SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente -
Indennita';
SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente -
Rimborsi;
Considerato che per quanto concerne la ripartizione dello stesso
contributo alla finanza pubblica a carico delle province, pari
complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e di 69 milioni
di euro per l'anno 2016, verranno adottati successivi appositi
provvedimenti;
Decreta:
Art. 1
Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2014 a carico delle province.
Il contributo alla finanza pubblica di cui in premessa, per
l'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, e'
ripartito a carico di ciascuna delle 73 province interessate, nella
misura complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto.
Lo stesso contributo e' calcolato per una prima quota parte,
corrispondente a 66 milioni di euro, proporzionalmente al numero
delle sezioni elettorali costituite sul territorio provinciale, e,
per una seconda quota parte, pari a 34 milioni di euro, in
proporzione alle spese sostenute da ciascuna provincia, desunte dal
Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE),
relative ai codici:
SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente -
Indennita';
SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente -
Rimborsi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2014
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan