IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096»;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri di varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il
registro volontario delle varieta' di basilico;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105
del 27 febbraio 2013»;
Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varieta'
vegetale ortiva nel relativo registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nel registro delle varieta' dei
prodotti cementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
la pubblicazione del presente decreto, la varieta' ortiva sotto
elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto
«sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto
«sementi standard» e le cui sementi possono essere controllate
soltanto quali «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle
prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.
Specie: basilico; varieta': gnometto; codice SIAN: 3401; lista
registro: A; responsabile conservazione in purezza: La Semiorto
sementi s.r.l.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° settembre 2014
Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.