IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' la possibilita' di compiere attivita' di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'articolo 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo 2005 e dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011, di approvazione del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'; Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31, che ha modificato l'articolo 16 del decreto del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31; Decreta: Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997 1. All'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato con atto scritto riportante data certa. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si puo' avvalere per lo svolgimento dell'attivita' di scorta di altro personale abilitato, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente o di collaborazione.".