IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27  giugno  2003,  n.
152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al
personale  abilitato  a  svolgere  le  scorte  tecniche  ai   veicoli
eccezionali ed  ai  trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita'  la
possibilita' di compiere attivita' di scorta  e  di  regolazione  del
traffico, di cui all'articolo 11, comma  1,  lettere  c)  e  d),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Visto l'articolo 16 del regolamento di esecuzione e  di  attuazione
del  nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  il  decreto   del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica  16  settembre  1996,  n.
610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n.
235; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come  modificato  dal
decreto ministeriale 28 maggio  1998,  dal  decreto  ministeriale  24
aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo  2005  e  dal  decreto
ministeriale 4 febbraio 2011, di approvazione del disciplinare per le
scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in  condizioni
di eccezionalita'; 
  Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  12
febbraio 2013, n. 31, che ha modificato l'articolo 16 del decreto del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495; 
  Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del  disciplinare  per
le  scorte  tecniche  ai  veicoli  eccezionali  ed  ai  trasporti  in
condizioni di eccezionalita', approvato con decreto  ministeriale  18
luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni  introdotte
dall'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
febbraio 2013, n. 31; 
 
                              Decreta: 
 
  Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai
trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con  decreto  18
luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
                               Art. 1 
 
 
         Modifiche all'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997 
 
  1. All'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il  comma  1-bis
e' inserito il seguente: 
  "1-ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al  comma
1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata
possono essere da essa acquisiti anche in comodato,  documentato  con
atto scritto riportante data certa. Fermo  restando  quanto  previsto
dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si puo' avvalere  per
lo svolgimento dell'attivita' di scorta di altro personale abilitato,
assunto anche a tempo determinato o in modo  occasionale,  in  regola
con le disposizioni vigenti in materia  di  lavoro  dipendente  o  di
collaborazione.".