IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le
materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli
eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli
immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piu'
proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad
attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di
riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse
nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante
"Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015", e in particolare l'art. 4, commi da
2 a 10 e 14, che istituisce un credito d'imposta a favore delle
imprese sottoscrittrici di accordi di programma di cui al citato art.
252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge e fino alla chiusura del periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015;
Visto il comma 7 del predetto art. 4, il quale dispone che con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
per l'attuazione del predetto intervento, al fine di individuare tra
l'altro modalita' e termini per la concessione del credito d'imposta
a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello
sviluppo economico;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di nuovi
interventi in campo ambientale, in cui e' disciplinato il concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 1uglio 1997, n. 241;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. L 187 del 26 giugno 2014 (nel seguito "regolamento generale di
esenzione"), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera d), che
riconosce quali trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di
agevolazioni fiscali per i quali sia stabilito un massimale in grado
di garantire che la soglia applicabile non venga superata, e gli
articoli 14 e 17, che stabiliscono le condizioni per ritenere
compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di
notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalita' regionale agli
investimenti e gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, come
definite ai sensi dell'allegato I al regolamento medesimo;
Decreta:
Art. 1
Ambito e finalita' di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
all'art. 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza
per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese
sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal
comma 1 del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 145 del 2013,
relativo a misure volte a favorire la realizzazione, nei siti
inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la
riconversione industriale, di progetti integrati di messa in
sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo
economico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale.