IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visto il comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n.  183  del
12 novembre 2011,  il  quale  stabilisce  che,  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e'  assoggettato  ad
una riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  del  fondo
perequativo  in  misura  pari  alla  differenza  tra   il   risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 6 marzo  2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,  il
quale prevede  che,  per  l'anno  2014,  ai  comuni  assegnatari  dei
contributi pluriennali assegnati per le finalita' di cui all'art.  6,
della legge 29  novembre  1984,  n.  798,  che  non  hanno  raggiunto
l'obiettivo del patto di stabilita' interno, la sanzione  di  cui  al
richiamato comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n.  183  del
2011, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una
riduzione del fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Vista la nota n. 70960 dell'8 settembre 2014 del Dipartimento della
Ragioneria  Generale  dello  Stato  del  Ministero  dell'economia   e
finanze, con la  quale,  nel  trasmettere  l'elenco  dei  comuni  non
rispettosi del patto di stabilita' interno 2013, e' stato  segnalato,
tra l'altro, che, il  comune  di  Venezia,  essendo  assegnatario  di
contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art.  6,
comma 798 della legge n. 798 del 1984, ai sensi del citato  art.  18,
comma 1, del decreto legge n. 16 del 2014,  e'  assoggettato  ad  una
riduzione del fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Visto il comma 384 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
il quale stabilisce che per gli anni 2013  e  2014,  le  disposizioni
vigenti in materia di sanzioni che richiamano il  fondo  sperimentale
di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono  riferite  al
fondo di solidarieta' comunale; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere   alla   determinazione
dell'importo della sanzione da applicare al predetto comune; 
  Considerato che  al  momento  non  sono  state  ancora  formalmente
determinate  e  divulgate  le  assegnazioni  a  titolo  di  fondo  di
solidarieta' comunale per il corrente anno, e quindi non sono note le
assegnazioni sulle quali e' possibile operare la riduzione di risorse
per la predetta sanzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Determinazione della sanzione 
 
  1. Il comune di Venezia, non rispettoso  del  patto  di  stabilita'
interno  2013,  e'  assoggettato  alla  sanzione,  per  l'importo  di
€ 17.297.774,85, determinato in misura non superiore al 3  per  cento
delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo
2012.