IL CONSIGLIO
dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto
costituisca reato, l'Autorita' nazionale anticorruzione applica una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto
ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
o dei Codici di comportamento;
Rilevata la necessita', dopo l'entrata in vigore del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, di disciplinare l'attuazione delle
disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati
all'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di applicazione
delle sanzioni amministrative di cui al citato art. 19, comma 5;
Visto l'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190
secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni
anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con
il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine
all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e
gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente;
Vista la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i
contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e
sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;
Visto l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre
2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un
proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito
dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;
Delibera
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
c) «Responsabile del procedimento», il dirigente responsabile
dell'ufficio competente all'istruttoria in materia di sanzioni o
altro funzionario dello stesso ufficio, cui e' assegnata la
responsabilita' dello svolgimento del procedimento;
d) «Provvedimenti», i provvedimenti di prevenzione della
corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatori,
segnatamente il Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC) di cui all'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.
190, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (PTTI)
di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il
Codice di comportamento di amministrazione di cui all'art. 54, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) «Soggetto obbligato», l'organo che la legge o
l'amministrazione interessata ha individuato come competente a
predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti, tra i quali,
ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il
responsabile della trasparenza, i componenti degli organi,
monocratici o collegiali, di indirizzo;
f) «Amministrazioni interessate», tutte le amministrazioni, ivi
compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tenute
all'adozione dei provvedimenti, ai sensi della disciplina vigente e
del Piano nazionale anticorruzione vigente;
g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione
dell'organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa
adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo
di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento
degli obblighi di pubblicita' ovvero in materia di Codice di
comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un
provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi
provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure
specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione
interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure
per la prevenzione del rischio nei settori piu' esposti, privo di
misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui
alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di
comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.