IL CONSIGLIO 
               dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione 
 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 11 agosto 2014,  n.  114,  secondo  cui,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato, l'Autorita' nazionale anticorruzione  applica  una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro  1000  e  non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto
ometta  l'adozione  del  Piano   triennale   di   prevenzione   della
corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
o dei Codici di comportamento; 
  Rilevata la necessita', dopo l'entrata in vigore del  decreto-legge
24  giugno  2014,  n.  90,   di   disciplinare   l'attuazione   delle
disposizioni  di  legge  sullo  svolgimento  dei  compiti   demandati
all'Autorita' nazionale anticorruzione  in  materia  di  applicazione
delle sanzioni amministrative di cui al citato art. 19, comma 5; 
  Visto l'art. 1, comma 8,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190
secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni
anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
  Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale  anticorruzione,  con
il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani  triennali  di
prevenzione della corruzione e sono  fornite  indicazioni  in  ordine
all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e
gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  Visto l'art. 10 del decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
secondo il quale ogni amministrazione adotta il  Programma  triennale
per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente; 
  Vista la delibera n. 50/2013,  con  la  quale  sono  specificati  i
contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e
sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016; 
  Visto l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della  legge  6  novembre
2012, n. 190, secondo  il  quale  ciascuna  pubblica  amministrazione
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e  previo  parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente  di  valutazione,  un
proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice  di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito
dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica; 
 
                              Delibera 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    b) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; 
    c) «Responsabile del  procedimento»,  il  dirigente  responsabile
dell'ufficio competente all'istruttoria  in  materia  di  sanzioni  o
altro  funzionario  dello  stesso  ufficio,  cui  e'   assegnata   la
responsabilita' dello svolgimento del procedimento; 
    d)  «Provvedimenti»,  i  provvedimenti   di   prevenzione   della
corruzione che la  legislazione  vigente  prevede  come  obbligatori,
segnatamente il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
(PTPC) di cui all'art. 1, comma 8, della legge 6  novembre  2012,  n.
190, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'  (PTTI)
di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  il
Codice di comportamento di amministrazione di cui all'art. 54,  comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  sostituito
dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    e)   «Soggetto   obbligato»,   l'organo   che    la    legge    o
l'amministrazione  interessata  ha  individuato  come  competente   a
predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti, tra i  quali,
ad esempio, il responsabile della prevenzione  della  corruzione,  il
responsabile  della   trasparenza,   i   componenti   degli   organi,
monocratici o collegiali, di indirizzo; 
    f) «Amministrazioni interessate», tutte le  amministrazioni,  ivi
compresi gli enti di diritto privato in  controllo  pubblico,  tenute
all'adozione dei provvedimenti, ai sensi della disciplina  vigente  e
del Piano nazionale anticorruzione vigente; 
    g) «Omessa adozione», la  mancata  adozione  della  deliberazione
dell'organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa
adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo
di misure, in materia di anticorruzione, in  materia  di  adempimento
degli  obblighi  di  pubblicita'  ovvero  in  materia  di  Codice  di
comportamento   di   amministrazione;   b)   l'approvazione   di   un
provvedimento il cui contenuto riproduca in modo  integrale  analoghi
provvedimenti adottati da  altre  amministrazioni,  privo  di  misure
specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione
interessata; c) l'approvazione di un provvedimento  privo  di  misure
per la prevenzione del rischio nei settori  piu'  esposti,  privo  di
misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di  cui
alla  disciplina  vigente,  meramente  riproduttivo  del  Codice   di
comportamento emanato con il decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.