IL CONSIGLIO dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' nazionale anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o dei Codici di comportamento; Rilevata la necessita', dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, di disciplinare l'attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al citato art. 19, comma 5; Visto l'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione; Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente; Vista la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016; Visto l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica; Delibera il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; b) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; c) «Responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'ufficio competente all'istruttoria in materia di sanzioni o altro funzionario dello stesso ufficio, cui e' assegnata la responsabilita' dello svolgimento del procedimento; d) «Provvedimenti», i provvedimenti di prevenzione della corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatori, segnatamente il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) di cui all'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (PTTI) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Codice di comportamento di amministrazione di cui all'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) «Soggetto obbligato», l'organo che la legge o l'amministrazione interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti, tra i quali, ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza, i componenti degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo; f) «Amministrazioni interessate», tutte le amministrazioni, ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tenute all'adozione dei provvedimenti, ai sensi della disciplina vigente e del Piano nazionale anticorruzione vigente; g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell'organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicita' ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori piu' esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.