IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina  i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante  «Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili  adibiti  ad  uso  abitativo»
che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici
(ora  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti)  il  Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999,  con
il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11,  comma  4,  della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori  per
beneficiare  dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle   risorse
assegnate  al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per   l'accesso   alle
abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli
stessi; 
  Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre  1998,
n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  13
settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre  2004,  n.
269, che stabilisce,  tra  l'altro,  che  a  decorrere  dal  2005  la
ripartizione delle risorse  assegnate  al  Fondo  e'  effettuata  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri  fissati
con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n.  1998/C2,
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre  2005,  reg.  9,  fog.
142, con il quale in attuazione dell'art. 11  della  citata  legge  9
dicembre 1998, n. 431, come sostituito  dall'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito  dalla  legge  12
novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni  del  14  luglio  2005,  i  criteri  per  la
ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale  di  sostegno
per l'accesso  alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  al  comma  1
dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni
urgenti in materia  di  IMU,  di  altra  fiscalita'  immobiliare,  di
sostegno alle politiche abitative e di  finanza  locale,  nonche'  di
cassa  integrazione  guadagni  e   di   trattamenti   pensionistici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
  Visto  in  particolare  il  comma  4   dell'art.   6   del   citato
decreto-legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno  all'accesso
alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre  1998,
n. 431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2014 e 2015; 
  Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, con il quale sono stati abrogati, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386  e  che
conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano erogazioni carico del bilancio dello stato previste da  leggi
di  settore  e  considerato  che  l'accantonamento  per   le province
autonome di Trento e Bolzano e' gia' stato  considerato  in  fase  di
programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di
rifinanziamento; 
  Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti
per l'emergenza abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per
l'Expo 2015» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  maggio
2014, n. 80; 
  Visto  in  particolare  il  comma  1   dell'art.   1   del   citato
decreto-legge che ridetermina in 100 milioni di  euro,  per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo nazionale di  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione,  istituito  dalla  legge  9
dicembre 1998, n. 431; 
  Visto il decreto ministeriale  12  febbraio  2014  registrato  alla
Corte  dei  conti  -  Ufficio  di  controllo  atti  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare - in data 27 marzo 2014  ,  registro
1, foglio n.  1520,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - del 27  maggio  2014,  n.  121,  con  il  quale  e'  stato
effettuato il riparto delle risorse assegnate (50  milioni  di  euro)
per l'anno 2014 dal comma 4 dell'art. 6 del citato  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124; 
  Vista la nota ministeriale in data 18 giugno 2014, prot.  8062  con
la quale  la  Direzione  generale  per  la  condizione  abitativa  ha
rappresentato alla Conferenza Stato-Regioni che la  dotazione  di  50
milioni di euro relativi all'annualita' 2014 aggiuntivi rispetto alla
somma gia' ripartita con il predetto decreto  puo'  essere  ripartita
secondo i parametri gia' adottati; 
  Richiamata  l'intesa  gia'  espressa  dalla  Conferenza  permanente
Stato- Regioni nella seduta del 16 gennaio  2014  sulla  proposta  di
ripartizione effettuata  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti relativa all'annualita' 2014 assegnata al  Fondo  nazionale
di sostegno all'accesso alle abitazioni  in  locazione  dal  comma  4
dell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  che  e'  stata
confermata nella seduta del 5 agosto 2014; 
 
                              Decreta: 
 
  1. L'ulteriore  disponibilita'  di  50  milioni  di  euro  relativa
all'anno 2014 assegnata al Fondo nazionale di sostegno per  l'accesso
alle abitazioni in  locazione  di  cui  all'art.  11  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431 dal comma 1 dell'art. 1  del  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
maggio 2014, n. 80 e' ripartita tra  le  Regioni  secondo  l'allegata
tabella che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Le Regioni ripartiscono le quote di propria  spettanza  a  norma
del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.  431
come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001,  n.
21. 
  3. I Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti. 
  4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni  delle  regioni
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale per la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi
aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali  per  l'annualita'  cui  si
riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti  all'anno
precedente iscritti in bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto
ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro
e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le  comunicazioni  pervenute
oltre tale data non saranno  prese  in  considerazione  ai  fini  dei
riparti di che trattasi. 
  5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005,
prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte  dei  conti  il  10  novembre
2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale - n. 281  del  2  dicembre  2005,  le  risorse  statali  non
ripartite  dalle  singole  regioni  entro  sei  mesi  dall'erogazione
saranno decurtate dalla quota di spettanza  dell'anno  successivo.  A
tal fine le regioni comunicano al Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, entro il termine di cui  sopra,  il  provvedimento  di
riparto in favore dei comuni. 
  6. I  fondi  ripartiti  con  il  presente  decreto  possono  essere
utilizzati, fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo
di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, per  sostenere  le
iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso  la
costituzione di  agenzie,  istituti  per  la  locazione  o  fondi  di
garanzia tese a favorire la mobilita'  nel  settore  della  locazione
anche di soggetti che non siano piu' in  possesso  dei  requisiti  di
accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il  reperimento
di alloggi da concedere in locazione a  canone  concordato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
  7. In  ragione  della  limitatezza  delle  risorse  disponibili  le
regioni  possono  stabilire  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli
indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  7
giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente  capitolo
di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica,  comporteranno
l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 settembre 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare
registro n. 1, foglio n. 3518