IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99,  che  modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato  art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla  normativa  in  materia  d'integrazione   salariale,   che   si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3  della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare,  il  comma  42  del  citato  art.  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'art.  7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del  28  giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella  parte  in  cui
prevede che la disciplina dei  fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n.  92  e  successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e  delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi,  da  stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale; 
  Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3,  della  legge
28 giugno 2012, n. 92,  che  prevede  che  l'entrata  in  vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto n. 157 del 28 aprile 2000, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, adottato ai sensi del predetto  art.  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del
credito cooperativo; 
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in  data  30  ottobre
2013  tra  Federcasse,  Dircredito,  Fabi,   Fiba/Cisl,   Fisac/Cgil,
Sincra/Ugl Credito, Uilca - Uil Credito e Assicurazioni, con  cui  in
attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'  stato
convenuto di adeguare e  modificare  il  Regolamento  istitutivo  del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione  professionale  del  personale
del credito cooperativo alle disposizioni di  cui  all'art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto il successivo accordo  del  13  novembre  2013,  sottoscritto
dalle medesime parti stipulanti l'accordo del 30 ottobre 2013, con il
quale sono state apportate modifiche al  precedente  accordo  del  30
ottobre 2013; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
157 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati  del
30 ottobre  2013  e  del  13  novembre  2013  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Costituzione del Fondo 
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale il «Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo»
che continua la gestione del Fondo di solidarieta'  per  il  sostegno
del  reddito,  dell'occupazione  e  della   riconversione   e   della
riqualificazione professionale del personale del credito  cooperativo
gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge  n.
662/1996, che viene adeguato alla normativa dell'art. 3  della  legge
n. 92/2012. 
  2. Il Fondo non  ha  personalita'  giuridica  e  gode  di  autonoma
gestione  finanziaria  e  patrimoniale  presso  l'INPS,   del   quale
costituisce gestione. 
  3. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di Economia e Finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.