IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato
membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;
Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del
formaggio Silter Camuno - Sebino, con sede legale in Breno (BS), Via
Aldo Moro n. 45, intesa ad ottenere la registrazione della
denominazione Silter, ai sensi del citato regolamento (UE) n.
1151/2012;
Vista la nota protocollo n. 61427 del 6 agosto 2014 con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la
predetta domanda di registrazione;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela del
formaggio Silter Camuno - Sebino, ha chiesto la protezione a titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto
Regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza
di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo
la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 9, comma 4, del
citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Silter, in
attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la
tutela del formaggio Silter Camuno - Sebino, assicuri la protezione a
titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Silter,
secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito
istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.;
Decreta:
Art. 1
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012, alla denominazione Silter.