La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  lo
scambio  di  Note   tra   la   Repubblica   italiana   e   l'Istituto
internazionale per  l'unificazione  del  diritto  privato  (UNIDROIT)
modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo  di  sede  tra  l'Italia  e
l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note  del
5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.