IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante
«Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in
particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli
115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante
«Autorizzazioni»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi
collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o
modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche,
per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche
Visto il regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione che ha
approvato la sostanza attiva fluazifop-p in conformita' al
regolamento (CE) n.1107/2009, a condizione che i prodotti
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva vengano impiegati solo
come erbicidi per frutteti (applicazione basale) con un'applicazione
annuale, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche»
dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva
stessa;
Considerato che il notificante principale ha presentato studi
aggiuntivi, valutati favorevolmente dallo Stato membro relatore, che
hanno permesso di rimuovere la restrizione d'impiego sopra citata;
Considerato che la ditta Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
notificante secondario della sostanza attiva fluazifop-p di fonte
diversa, valutata equivalente e completa, non ha fornito ne' i dati
necessari per rimuovere la suddetta restrizione ne', in alternativa,
una lettera di accesso a tali dati;
Ritenuto pertanto di dover adeguare le condizioni d'impiego dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluazifop-p di
fonte diversa, alle restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n.
788/2011 della Commissione;
Decreta:
Dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'impiego dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluazifop-p di
titolarita' Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, fonte diversa da quella
approvata con il regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione , e'
autorizzato esclusivamente come erbicida per frutteti (applicazione
basale) con un'applicazione annuale, conformemente alle restrizioni
riportate nelle parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato
al suddetto regolamento.
Il suindicato titolare e' tenuto a rietichettare i prodotti
fitosanitari di cui all'elenco allegato, alle nuove condizioni
d'impiego oppure, in alternativa, a fornire il fac-simile della nuova
etichetta ai rivenditori e ai distributori e, ad adottare ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego dei prodotti fitosanitari in questione, in
conformita' alle nuove disposizioni.
Le etichette allegate, costituenti parte integrante del presente
decreto, saranno pubblicate sul portale del Ministero della salute
www.salute.gov.it nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicato all'impresa interessata.
Roma, 12 settembre 2014
Il direttore generale: Borrello