IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115, recante «Ripartizione delle competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche 
  Visto il regolamento (UE) n.  788/2011  della  Commissione  che  ha
approvato  la  sostanza  attiva   fluazifop-p   in   conformita'   al
regolamento  (CE)  n.1107/2009,   a   condizione   che   i   prodotti
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva vengano  impiegati  solo
come erbicidi per frutteti (applicazione basale) con  un'applicazione
annuale, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche»
dell'allegato al regolamento di approvazione  della  sostanza  attiva
stessa; 
  Considerato che  il  notificante  principale  ha  presentato  studi
aggiuntivi, valutati favorevolmente dallo Stato membro relatore,  che
hanno permesso di rimuovere la restrizione d'impiego sopra citata; 
  Considerato  che  la  ditta  Sharda  Worldwide  Exports  Pvt   Ltd,
notificante secondario della sostanza  attiva  fluazifop-p  di  fonte
diversa, valutata equivalente e completa, non ha fornito ne'  i  dati
necessari per rimuovere la suddetta restrizione ne', in  alternativa,
una lettera di accesso a tali dati; 
  Ritenuto pertanto di dover adeguare  le  condizioni  d'impiego  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza  attiva  fluazifop-p  di
fonte diversa, alle restrizioni stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.
788/2011 della Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
  Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  l'impiego  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza  attiva  fluazifop-p  di
titolarita' Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, fonte diversa da quella
approvata con il regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione ,  e'
autorizzato esclusivamente come erbicida per  frutteti  (applicazione
basale) con un'applicazione annuale, conformemente  alle  restrizioni
riportate nelle parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato
al suddetto regolamento. 
  Il  suindicato  titolare  e'  tenuto  a  rietichettare  i  prodotti
fitosanitari  di  cui  all'elenco  allegato,  alle  nuove  condizioni
d'impiego oppure, in alternativa, a fornire il fac-simile della nuova
etichetta ai rivenditori  e  ai  distributori  e,  ad  adottare  ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto  impiego  dei  prodotti  fitosanitari   in   questione,   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Le etichette allegate, costituenti parte  integrante  del  presente
decreto, saranno pubblicate sul portale del  Ministero  della  salute
www.salute.gov.it nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicato all'impresa interessata. 
    Roma, 12 settembre 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello