IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004  di  recepimento  della
direttiva 2004/20/CE della Commissione del  2  marzo  2004,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva clorprofam; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
clorprofam decade il 31 gennaio 2015, come indicato nell'allegato  al
reg. (UE) 540/2011; 
  Visto il Reg. (UE) n. 1197/2012 della commissione del  13  dicembre
2012 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga i  periodi  di
approvazione fino al 31 luglio 2017 di alcune sostanze attive tra  le
quali la sostanza attiva clorprofam; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad  ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base
del  dossier  relativo  al  prodotto  fitosanitario  di   riferimento
STOPGERMOL AEROSOL ora NEO-STOP L  500  HN,  presentato  dall'impresa
Agriphar S.A., conforme ai requisiti  di  cui  all'allegato  III  del
citato decreto legislativo  194/1995,  trasposti  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011 della Commissione; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a  quanto  previsto  dal
decreto 7 maggio 2004, nei tempi e nelle forme da esso  stabiliti  ed
in conformita'  alle  condizioni  definite  per  la  sostanza  attiva
clorprofam; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194,  ha  preso  atto
della  conclusione  della  valutazione  del   sopracitato   fascicolo
NEO-STOP L 500 HN, svolta dall'Universita' degli Studi  di  Pisa,  al
fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi  fino
31 luglio 2017, alle nuove condizioni  di  impiego  e  con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato che il prodotto fitosanitario indicato in  allegato  al
presente decreto ed attualmente in  commercio  riportano  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Vista la dichiarazione di  responsabilita'  dell'Impresa  titolare,
attestante  che  l'adeguamento  della  classificazione  del  prodotto
fitosanitario riportato in allegato al presente decreto, non comporta
la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel
suindicato comunicato; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  clorprofam,  il  prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al  presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di  riferimento
STOPGERMOL AEROSOL ora NEO-STOP L 500 HN; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio". 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  luglio  2017,  data  di   scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  clorprofam,  il  prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni
e sulle colture  indicate  nelle  rispettive  etichette  allegate  al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  autorizzate  le  modifiche  di  composizione  e  formulazione
nonche' le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate
in allegato al presente decreto. 
  La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE, allegate al presento decreto, e' consentita non oltre  il
31 maggio 2015. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  del
prodotto fitosanitario riportato in allegato al  presente  decreto  e
non adeguato ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE)  n.
1272/2008, sono concessi fino al 1 giugno 2017, ai sensi dell'art. 61
del suddetto regolamento. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Per 12 mesi dalla  data  del  presente  decreto  e'  consentito  lo
smaltimento delle scorte giacenti presso le rivendite,  dei  prodotti
che hanno subito modifica della  composizione  muniti  dell'etichetta
precedentemente autorizzata. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del  Ministero  della  salute  http://www.salute.gov.it/,  nella
sezione "Banca dati". 
    Roma, 10 settembre 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello