IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Vista la determinazione 17 luglio 2014, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 173 del 28 luglio  2014,  concernente
l'inserimento  del  medicinale  «tossina  botulinica»  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale per il «spasticita', limitatamente  alle
forme non incluse nelle indicazioni autorizzate; iperidrosi palmare e
facciale; distonie focali e segmentarie, limitatamente alle forme non
incluse nelle indicazioni autorizzate»; 
  Preso atto della richiesta relativa alla prescrivibilita' da  parte
del dermatologo di  tossina  botulinica  nell'indicazione  iperidrosi
palmare e plantare prevista nella determinazione di cui sopra; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva  tecnico
scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 15-17 settembre 2014 -
verbale n. 28; 
  Ritenuto pertanto di dover  adeguare  le  indicazioni  e  il  piano
terapeutico della tossina botulinica nell'elenco istituito  ai  sensi
della legge n. 648/1996; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale TOSSINA BOTULINICA,  gia'  inserito  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23  dicembre  1996,  n.  648,  per  le  seguenti
indicazioni terapeutiche: 
    «spasticita',  limitatamente  alle  forme   non   incluse   nelle
indicazioni autorizzate;  iperidrosi  palmare  e  facciale;  distonie
focali e segmentarie, limitatamente  alle  forme  non  incluse  nelle
indicazioni autorizzate», 
e' ora erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai
sensi  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  per  le  seguenti
indicazioni terapeutiche: 
    «spasticita',  limitatamente  alle  forme   non   incluse   nelle
indicazioni  autorizzate;  iperidrosi   focale   primaria   (palmare,
plantare o facciale), limitatamente  alle  forme  non  incluse  nelle
indicazioni autorizzate; distonie focali e segmentarie, limitatamente
alle forme non incluse nelle indicazioni autorizzate», 
nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato  1  che
fa parte integrante della presente determinazione e  che  sostituisce
l'allegato 1 alla determinazione 17 luglio 2014.