IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
"Disposizioni transitorie e finali"; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande",  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante "Ripartizione delle  competenze"  e  l'art.  119  recante
"Autorizzazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   5   giugno   2003,   relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, della sostanza attiva ethofumesate fino al 28  febbraio  2013
in attuazione della direttiva  2002/37/CE  della  Commissione  del  3
maggio 2002, che ora figura nei Reg. (UE) 540/2011 e  541/2011  della
Commissione; 
  Visto il Reg. (UE) n. 823/2012 della Commissione del  14  settembre
2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per
quanto riguarda le  date  di  scadenza  dell'approvazione  di  alcune
sostanze attive tra cui l'etofumesate per  la  quale  il  periodo  di
approvazione viene prorogato al 31 luglio 2016; 
  Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2004 di  recepimento  della
direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile  2004,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  le  sostanze
attive desmedipham e phenmedipham; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  delle  sostanze  attive
desmedipham e phenmedipham decade il 31 luglio  2016,  come  indicato
nell'allegato al reg. (UE) 540/2011 della commissione; 
  Visto il reg. (UE) n. 1197/2012 della commissione del  13  dicembre
2012 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga i  periodi  di
approvazione fino al 31 luglio 2017 di alcune sostanze attive tra  le
quali le sostanze attive desmedipham e phenmedipham; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario  di  riferimento  BETA
TEAM n. reg. 15352, presentato dall'impresa Agrichem  B.V.,  conforme
ai requisiti di cui all'allegato III del citato  decreto  legislativo
194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dai decreti di  recepimento  delle  direttive  2002/37/CE  e
2004/58/CE,  nei  tempi  e  nelle  forme  da  essi  stabiliti  ed  in
conformita'  alle  condizioni  definite  per   la   sostanze   attive
ethofumesate, desmedipham e phenmedipham; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
salute e l'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Piacenza  -
Istituto di Chimica Agraria e Ambientale, per l'esame  delle  istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di  cui
all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194,  secondo  le  modalita'
descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile
2012; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente decreto ed attualmente in  commercio  riportano  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Vista la dichiarazione di  responsabilita'  dell'Impresa  titolare,
attestante  che  l'adeguamento  della  classificazione  dei  prodotti
fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non  comporta
la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel
suindicato comunicato; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2016, data di  scadenza
dell'approvazione delle sostanze attive ethofumesate,  desmedipham  e
phenmedipham,  i  prodotti  fitosanitari  indicati  in  allegato   al
presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione  secondo
i principi uniformi di cui all'allegato VI del  regolamento  (CE)  n.
546/2011, sulla  base  del  dossier  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'allegato III del citato decreto legislativo  194/1995,  trasposti
nel Reg. (UE) n. 545/2011 della  Commissione,  relativo  al  prodotto
fitosanitario di riferimento BETA TEAM n. reg. 15352; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio"; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2017, data di  scadenza  della
approvazione  dell'ultima  sostanza  attiva  componete,  i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE, allegate al presento decreto, e' consentita non oltre  il
31 maggio 2015. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  dei
prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e non
adeguati ai criteri stabiliti  dal  suindicato  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, sono concessi fino al 1 giugno 2017, ai sensi dell'art. 61
del suddetto regolamento. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Per 12 mesi dalla  data  del  presente  decreto  e'  consentito  lo
smaltimento delle scorte giacenti presso le rivendite,  dei  prodotti
che hanno subito modifica della  composizione  muniti  dell'etichetta
precedentemente autorizzata. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 settembre 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello