IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e  lo  sviluppo  del  Paese,  siano
individuati dal Governo attraverso un programma  (da  ora  in  avanti
anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo
i  criteri  e  le  indicazioni  procedurali  contenuti  nello  stesso
articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  che  all'art.  13  reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare: 
  la parte II, titolo III, capo IV, concernente  «Lavori  relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica  di  missione»,
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
  l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto  2002,
n. 190, concernente l'«Attuazione della  legge  n.  443/2001  per  la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, concernente  «Piano  straordinario  contro  le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa  antimafia»,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, che all'art. 5 reca disposizioni in merito  alla  Valutazione
di incidenza; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 - supplemento ordinario), con la quale  questo  Comitato,  ai
sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il
«Primo  programma  delle  opere  strategiche»,  nonche'  il  relativo
allegato 1,  che  include  nell'ambito  dei  sistemi  ferroviari  del
«Corridoio  plurimodale  tirrenico  -  nord  Europa»  la  voce  «Asse
ferroviario Salerno- Reggio Calabria - Palermo - Catania»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 147  (Gazzetta  Ufficiale  n.
73/2006), con la quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
preliminare dell'intervento «Velocizzazione della  linea  ferroviaria
Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia»; 
  Vista la delibera 20 gennaio 2012,  n.  4  (Gazzetta  Ufficiale  n.
196/2012),  con  la  quale  questo  Comitato   ha   espresso   parere
sull'Aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma  2007-2011  -
Parte investimenti  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e «Rete ferroviaria italiana S.p.a.»; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (Gazzetta  Ufficiale  n.
103/2013 - supplemento ordinario), con la quale  questo  Comitato  ha
espresso   parere   favorevole   in   ordine   al   Programma   delle
infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2012,  che  include,  nella
tabella 0 «Programma  infrastrutture  strategiche»,  l'infrastruttura
«Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo», che comprende
l'intervento «Velocizzazione Catania-Siracusa Tratta Bicocca-Targia»; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013,  n.  33  (Gazzetta  Ufficiale  n.
302/2013), con la quale questo Comitato ha disposto  la  reiterazione
del vincolo preordinato  all'esproprio  sulle  aree  interessate  dal
progetto   preliminare   dell'opera   «Velocizzazione   della   linea
ferroviaria  Catania-Siracusa,  tratta   Bicocca-Targia:   1°   lotto
funzionale,  tratta  Bicocca-Augusta»,  di  cui  alla   delibera   n.
147/2005,  ad  eccezione  del  cavalcaferrovia  al  km  274+587,  del
ripristino della viabilita' a  nord  della  linea  in  corrispondenza
della variante Brucoli (al km 274+500) e del ponte Gornalunga; 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, con il quale - in relazione al disposto  dell'art.  15,
comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma  2,
del decreto  legislativo  n.  163/2006)  -  e'  stato  costituito  il
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; 
  Vista la nota 5 novembre 2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere espone  le  linee  guida  varate  dal
Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Viste le note 4 febbraio 2014, n. 4744, 14 febbraio 2014, n.  6399,
8 aprile 2014, n.  14193,  15  aprile  2014,  n.  15351,  e  la  nota
acquisita nel corso dell'odierna seduta ed assunta al protocollo  del
DIPE al n. 1881, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno  della  prima
seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Velocizzazione  della
linea Catania-Siracusa, tratta Bicocca-Targia.  Lotto  funzionale  I,
tratta Bicocca  (e)  -  Augusta  (e)»  e  ha  trasmesso  la  relativa
documentazione istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  che il progetto preliminare dell'intervento  «Velocizzazione  della
linea ferroviaria Catania-Siracusa», sviluppato da «Rete  ferroviaria
italiana (R.F.I.) S.p.a.» ed approvato  da  questo  Comitato  con  la
citata  delibera  n.  147/2005,  era   relativo   all'intera   tratta
Bicocca-Targia; 
  che,  con  lo  sviluppo  del  progetto  definitivo,  redatto  dalla
societa' «Italferr S.p.a.», si e' riscontrato un notevole  incremento
dei   costi   di   realizzazione   dell'intervento,   imputabile   ad
approfondimenti progettuali, al mutato livello tariffario, al  mutato
quadro normativo in tema di determinazione delle  indennita'  per  le
aree agricole (sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  181/2011),
all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per  le  costruzioni
(decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  14
gennaio 2008) e alla nuova normativa ambientale in tema  di  gestione
del materiale proveniente dagli scavi; 
  che, in considerazione dei finanziamenti disponibili,  l'intervento
e' stato suddiviso in due lotti funzionali: 
  1° lotto funzionale Bicocca-Augusta: dal km 233+634 al km 280+000; 
  2° lotto funzionale Augusta-Targia: dal km 280+000 al km 301+841; 
  che il 1° lotto funzionale Bicocca-Augusta, di  cui  alla  presente
deliberazione, ha inizio in ambito Piano regolatore generale (PRG) di
Bicocca e termina prima della stazione di Augusta, per  un'estesa  di
46,4 km, interessando i comuni  di  Catania,  Lentini,  Carlentini  e
Augusta; 
  che i principali obiettivi del progetto sono la velocizzazione  del
tracciato, con riduzione dei tempi di percorrenza di almeno il 10 per
cento e l'aumento della capacita' della linea e dell'affidabilita'  e
sicurezza dell'infrastruttura; 
  che,  in  relazione  agli  obiettivi  di  progetto,  i   principali
interventi previsti sono i seguenti: 
  aumento della sopraelevazione del binario, modifica della lunghezza
dei raccordi parabolici e aumento dei raggi di curvatura; 
  modifica degli impianti di stazione; 
  realizzazione  della  variante  di   tracciato   «Gornalunga»   per
l'attraversamento del torrente omonimo; 
  adeguamento delle opere d'arte esistenti; 
  inserimento sentiero pedonale; 
  ripristino delle opere di regimazione idraulica  e  stabilizzazione
delle scarpate; 
      che nella stesura del progetto definitivo sono state  apportate
le seguenti principali modifiche  progettuali  rispetto  al  progetto
preliminare: 
  modifiche alle attrezzature di stazione per la mobilita' a  Lentini
e Brucoli (sottopassi, scale, ascensori, pensiline, shelter  e  rampe
disabili); 
  stralcio  di  interventi  previsti  nel  progetto  preliminare   da
realizzarsi nell'ambito  di  altri  appalti:  interventi  tra  il  km
267+269 e il km 269+364; interventi di soppressione  dei  passaggi  a
livello; 
  modifiche derivanti dalla variazione dello  stato  dei  luoghi,  in
particolare: 
  la variante alla «Galleria Valsavoia» e' stata esclusa dal progetto
definitivo in esame, in quanto  la  soluzione  prescritta  da  questo
Comitato con la citata delibera n. 147/2005  risultava  incompatibile
con l'attivita' estrattiva di una  pregiata  cava  in  espansione,  e
sara' oggetto di una futura  fase  funzionale  da  realizzare  quando
l'attivita'  estrattiva  della  cava  sara'  esaurita.  Il   progetto
definitivo in esame prevede, in luogo  della  suddetta  variante,  il
mantenimento in esercizio della linea esistente e l'adeguamento della
esistente «Galleria  Valsavoia»  ai  requisiti  minimi  previsti  dal
decreto  ministeriale  28  ottobre  2005  «Sicurezza  nelle  gallerie
ferroviarie»; 
  il   progetto   preliminare   prevedeva    la    demolizione    del
cavalcaferrovia al km 276+338 e la ricostruzione di una  nuova  opera
al km 276+321, lato Catania. Allo stato attuale e' presente un  nuovo
cavalcaferrovia al km 276+360, lato Siracusa anziche'  lato  Catania.
Il progetto definitivo non prevede quindi alcun nuovo intervento; 
        modifiche agli interventi previsti sulle opere d'arte  dovute
ai rilievi di  dettaglio  del  binario,  ai  sopralluoghi  che  hanno
permesso di  individuarne  puntualmente  grado  di  conservazione  ed
eventuali problemi statici e manutentivi e all'adeguamento alle nuove
norme tecniche per le costruzioni; 
      che nell'ambito del progetto definitivo i  seguenti  interventi
sono  diversamente  localizzati  rispetto  al  progetto  preliminare,
dovendo quindi essere assoggettati alla procedura approvativa di  cui
all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006: 
        per il «Ponte Gornalunga» e' stata  sviluppata  nel  progetto
definitivo,  in  ottemperanza  alla  prescrizione   contenuta   nella
delibera di questo Comitato n. 147/2005,  una  soluzione  progettuale
che prevede l'interessamento di aree site al di fuori del «corridoio»
individuato in sede di approvazione del progetto preliminare; 
        il  cavalcaferrovia  esistente  al  km  274+587  della  linea
ferroviaria, previsto dal progetto preliminare  in  ricostruzione  in
adiacenza allo stesso, e' stato posizionato  differentemente  (al  km
274+026); 
        il  ripristino  della  viabilita'  a  nord  della  linea   in
corrispondenza della variante Brucoli, al km 274+500; 
  che  il  progetto  definitivo  e'  corredato  dalla  relazione  del
progettista, che ne attesta - ad esclusione degli interventi  di  cui
al punto precedente - la rispondenza al progetto preliminare  e  alle
prescrizioni impartite in sede di approvazione dello stesso; 
  che con nota 4 giugno  2012,  n.  535,  il  soggetto  aggiudicatore
«R.F.I. S.p.a.» ha trasmesso  il  progetto  definitivo  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e,  per  tramite  del  soggetto
tecnico «Italferr S.p.a.», ha perfezionato in  data  30  maggio  2012
l'invio del progetto a tutte  le  altre  amministrazioni  competenti,
nonche' ai gestori delle opere interferenti; 
  che la Conferenza di servizi istruttoria si e' tenuta il 23  luglio
2012; 
  che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo,
con nota 17 dicembre 2012, n. 34987, ha  espresso  parere  favorevole
con prescrizioni sul progetto definitivo; 
  che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e del  turismo
prescrive tra l'altro l'effettuazione di saggi preventivi nelle  aree
di interesse archeologico, qualora sia individuato un coefficiente di
rischio medio-alto; 
  che la suddetta prescrizione si  configura  come  dichiarazione  di
esistenza dell'interesse archeologico nelle suddette aree  e  che  la
disposizione di effettuare  saggi  archeologici  rappresenta  l'avvio
della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico; 
  che il Ministero della difesa -  Comando  logistico  dell'Esercito,
con nota 31 dicembre 2012, n. 114471, ha espresso  parere  favorevole
con prescrizioni sul progetto definitivo all'esame; 
  che il presidente della Regione siciliana,  con  nota  24  dicembre
2012,  n.  115708,  ha  espresso  parere  favorevole   sul   progetto
definitivo  all'esame,  nonche'  il   relativo   consenso   ai   fini
dell'intesa sulla localizzazione, anche  per  le  parti  in  variante
rispetto al progetto preliminare, ai sensi degli articoli 166 e  167,
comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006; 
  che  la   Regione   siciliana   «Assessorato   del   territorio   e
dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente  -  Servizio  3:
assetto del territorio e difesa del suolo - U.O. 3.1 Pianificazione e
programmazione PAI» (Piano di  assetto  idrogeologico),  con  nota  5
settembre  2012,  n.  49528,  ha  espresso   parere   favorevole   di
compatibilita' alla realizzazione dell'intervento; 
  che, come riportato nella citata  delibera  n.  147/2005,  l'allora
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  con  note  24
dicembre 2003, n. 14920/VIA, e 21  luglio  2004,  n.  17039,  non  ha
ritenuto il progetto assoggettabile alla procedura di VIA a carattere
nazionale a  motivo  del  carattere  locale  degli  impatti  prodotti
dall'opera, ritenendolo  tuttavia  assoggettabile  a  Valutazione  di
incidenza a carattere regionale; 
  che la Regione siciliana -  Dipartimento  regionale  territorio  ed
ambiente - servizio 2 VAS - VIA, con nota 28 ottobre 2004, n.  69812,
ha espresso parere  favorevole,  con  prescrizioni,  in  merito  alla
Valutazione  di  incidenza  sul  progetto  preliminare  di  cui  alla
suddetta delibera n. 147/2005; 
  che  la  Regione  siciliana  -   Assessorato   del   territorio   e
dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente  -  U.O.  1.7  -
Valutazioni di incidenza, con nota  11  luglio  2012,  n.  40878,  ha
comunicato che il progetto definitivo tiene conto delle  prescrizioni
impartite, in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del decreto
del  Presidente   della   Repubblica   n.   357/1997   e   successive
modificazioni ed integrazioni, con note 28 ottobre 2004, n. 69812,  e
26 settembre 2011, n. 60951; 
  che l'avviso di avvio del  procedimento  per  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' ai sensi dell'art. 166, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 163/2006 e' stato pubblicato da «Italferr S.p.a.»,  in
nome e per conto del Soggetto aggiudicatore «R.F.I.  S.p.a.»,  il  18
ottobre 2013 sul quotidiano a diffusione nazionale «Il Sole 24 Ore» e
su quello a diffusione locale «La Repubblica edizione Sicilia»; 
  che il progetto definitivo e' corredato  della  documentazione  sul
piano degli espropri e della documentazione relativa alla risoluzione
delle interferenze; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
  che il soggetto aggiudicatore e' «Rete ferroviaria  italiana  (RFI)
S.p.a.»; 
  che la modalita' prevista per l'affidamento dei lavori e' l'appalto
di sola costruzione; 
  che  il  cronoprogramma  prevede  il  completamento  del   progetto
esecutivo e l'esecuzione dei lavori in 1127 giorni  dall'approvazione
del progetto definitivo da parte di questo Comitato; 
  che il CUP assegnato all'opera e' J11H03000150001; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
  che il progetto preliminare dell'intervento  «Velocizzazione  della
linea ferroviaria Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia», approvato
da questo Comitato con la citata delibera n. 147/2005,  prevedeva  un
costo a vita intera pari a 75.921.965 euro; 
  che, per le motivazioni di cui sopra, il costo a  vita  intera  del
solo 1° lotto funzionale  Bicocca-Augusta  e'  stato  fissato  in  81
milioni di euro (al netto di IVA); 
  che la copertura finanziaria dell'opera e' articolata come segue: 
 
 
     ===========================================================
     |            Fonte            |         Importo           |
     +=============================+===========================+
     |       Legge obiettivo       |         442.340,15        |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |  Contratto di programma RFI |                           |
     |  2007-2011 (aggiornamento   |                           |
     |         2010-2011)          |       4.557.659,85        |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |  FESR (PON Reti e mobilita' |                           |
     |         2007-2013)          |       76.000.000,00       |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |           Totale            |       81.000.000,00       |
     +-----------------------------+---------------------------+
 
 
  che  il  costo  delle  prescrizioni  emerse  a  conclusione   della
Conferenza di servizi e accolte dal Ministero istruttore, di  importo
stimato in 155.000 euro, come indicato dallo stesso  Ministero  nella
relazione istruttoria, trovano capienza  nel  costo  complessivo  del
progetto; 
  che, come indicato da «Italferr S.p.a.» con nota 17  ottobre  2012,
n. 53450, gli oneri  connessi  alla  risoluzione  delle  interferenze
trovano capienza nel costo complessivo del progetto; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 18 aprile 2014, n. 1874,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 166 e  167,  comma  5,
del decreto legislativo n. 163/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' approvato, anche ai fini  della  attestazione  della
compatibilita' ambientale, della  localizzazione  urbanistica,  della
apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e   della
dichiarazione di pubblica utilita', con le  prescrizioni  di  cui  al
successivo punto 5, il progetto definitivo del  1°  lotto  funzionale
Bicocca-Augusta    dell'opera     «Velocizzazione     della     linea
Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia». 
  2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra  autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico
e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera. 
  3. L'importo di 81 milioni di euro  (IVA  esclusa)  costituisce  il
limite di spesa dell'intervento. 
  4. La copertura finanziaria dell'opera e' articolata come segue: 
 
 
     ===========================================================
     |            Fonte            |         Importo           |
     +=============================+===========================+
     |       Legge obiettivo       |         442.340,15        |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |  Contratto di programma RFI |                           |
     |  2007-2011 (aggiornamento   |                           |
     |         2010-2011)          |       4.557.659,85        |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |  FESR (PON Reti e mobilita' |                           |
     |         2007-2013)          |       76.000.000,00       |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |           Totale            |       81.000.000,00       |
     +-----------------------------+---------------------------+
 
 
  5. Le prescrizioni citate al precedente punto 1, cui e' subordinata
l'approvazione del progetto,  sono  riportate  nell'allegato  1,  che
forma parte integrante della presente delibera.  L'ottemperanza  alle
prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite  di
spesa di cui al precedente punto 3. 
  6. Gli elaborati del progetto definitivo in  cui  e'  riportato  il
programma di risoluzione delle interferenze e il piano degli espropri
sono indicati nell'allegato  2,  che  forma  parte  integrante  della
presente delibera. La  realizzazione  degli  interventi  mirati  alla
risoluzione  delle  interferenze  non  potra'   comunque   comportare
incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 3. 
  7. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, dell'allegato  XXI  del  decreto
legislativo  n.  163/2006,  l'esito  delle   indagini   archeologiche
prescritte dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  del
turismo dovra' essere formalizzato nella relazione  di  cui  all'art.
96, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto  definitivo  di  cui  al  precedente
punto 1. 
  9. Il soggetto aggiudicatore  provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel   citato   progetto   definitivo,   a   fornire
assicurazioni al predetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto  esecutivo,  delle  prescrizioni  riportate  nel  menzionato
allegato 1. 
  10. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  11. In relazione alle linee guida esposte  nella  citata  nota  del
coordinatore del Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della
realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola  che  -  fermo
restando  l'obbligo  dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione
appaltante  i  dati  relativi  a  tutti  i  sub-contratti,  stabilito
dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti
ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10  del  decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.  252,  e  intesi  a
rendere piu' stringenti le  verifiche  antimafia,  prevedendo  -  tra
l'altro -  l'acquisizione  delle  informazioni  antimafia  anche  nei
confronti   degli   eventuali   sub-appaltatori   e   sub-affidatari,
indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del
Presidente  della  Repubblica   n.   252/1998,   nonche'   forme   di
monitoraggio durante la realizzazione  dei  lavori:  i  contenuti  di
detta clausola sono specificati  nell'allegato  3,  che  forma  parte
integrante della presente delibera. 
  12. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 18 aprile 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne  Prev.  n.
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