IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e al sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
consiglio, e successive modifiche; 
  Visto la direttiva  2007/5/CE  della  commissione  europea  che  ha
incluso il methiocarb come  sostanza  attiva  nell'allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE a condizione che venissero fornite  informazioni
supplementari di  conferma  sul  rischio  per  uccelli,  mammiferi  e
artropodi non bersaglio; 
  Visto che lo Stato membro  relatore  ha  valutato  le  informazioni
supplementari per confermare la valutazione del rischio per le specie
sopra  riporte  ed  ha  presentato  le   proprie   valutazioni   alla
Commissione europea e all'EFSA sotto forma di addendum al progetto di
relazione di valutazione del methiocarb; 
  Considerato  che  la  Commissione  europea  sulla  base  di  queste
informazioni integrative presentate sulla sostanza attiva  methiocarb
e' giunta alla conclusione che non e' possibile escludere un  elevato
rischio per uccelli mammiferi e  artropodi  non  bersaglio  anche  in
seguito all'adozione di misure di attenuazione dei rischi; 
  Considerato che la Commissione europea per contenere  tale  rischio
ha ritenuto opportuno limitare gli impieghi della sostanza attiva  in
questione revocando l'uso come molluschicida; 
  Ritenuto di dover procedere alla revoca del prodotto  fitosanitario
Mesurol Esca (reg. n. 3076)  dell'Impresa  Bayer  Cropscience  S.r.l.
contenente  la  sostanza  attiva  Methiocarb   e   autorizzato   come
molluschicida; 
 
                              Decreta: 
 
  Il prodotto fitosanitario Mesurol Esca (reg. n. 3076)  dell'Impresa
Bayer Cropscience S.r.l. a base della  sostanza  attiva  methicarb  e
autorizzato come molluschicida e' revocato a partire dal 19 settembre
2014. 
  La commercializzazione, da parte del  titolare  dell'autorizzazione
del suddetto prodotto fitosanitario e dei  quantitativi  regolarmente
prodotti fino al momento della revoca, nonche' la  vendita  da  parte
dei rivenditori e/o distributori autorizzati,  e'  consentita  per  8
mesi a partire dalla data di revoca e  pertanto  fino  al  19  maggio
2015. L'utilizzo e' invece consentito per 12  mesi  a  partire  dalla
data di revoca e pertanto fino al 19 settembre 2015. 
  Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario  MESUROL
ESCA (reg. n. 3076) e' tenuto ad adottare ogni  iniziativa  volta  ad
informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del
rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
    Roma, 23 settembre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco