IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 499/2014, della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 594/2013, della Commissione del 18 giugno 2013; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonche' la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 103-septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi; Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale la Strategia nazionale 2009-2013 e la relativa Disciplina ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017; Considerato che le organizzazioni di produttori riconosciute prima del 1° gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 soddisfano le condizioni del paragrafo 1 dell'art. 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, pertanto, devono essere ritenute riconosciute anche ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013; Considerato che le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute prima del 1° gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, in quanto costituite da organizzazioni di produttori riconosciute anche ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono da ritenersi riconosciute anche ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013; Considerato che l'art. 57 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, consente allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi; Considerato che ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, per le societa' cooperative l'apporto di capitale sociale da parte del socio non si traduce in strumento di controllo o dominio abusivo sulla societa' in quanto ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero di azioni possedute; Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita' delle organizzazioni di produttori e che, pertanto e' giustificato differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno, in conformita' a quanto previsto dagli stessi articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il termine a disposizione delle regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni adottate con decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705, per renderle conformi al regolamento (UE) n. 1308/2013; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 5 agosto 2014; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) "AGEA": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; c) " Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio; d) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; f) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni; g) "VPC": il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio, determinato conformemente all'art. 50 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.