IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 499/2014,  della  Commissione
dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti  (UE)  n.  1308/2013  e
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio  attraverso
la modifica del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011  della
Commissione  per  quanto  riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011,   della
Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo  con
il regolamento (UE) di esecuzione n. 594/2013, della Commissione  del
18 giugno 2013; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche, concernente orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni  di  produttori   devono   assumere,   ai   fini   del
riconoscimento; 
  Visto il  decreto  ministeriale  25  settembre  2008,  n.  3417,  e
successive modifiche e integrazioni, con il quale e'  stata  adottata
la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi,  nonche'  la  Disciplina
ambientale  nazionale,  in  applicazione  dell'art.  103-septies  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013,  n.  12705,  con  il
quale sono state adottate le disposizioni  nazionali  in  materia  di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi
operativi; 
  Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013,  n.  12704,  con  il
quale la Strategia  nazionale  2009-2013  e  la  relativa  Disciplina
ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017; 
  Considerato che le organizzazioni di produttori riconosciute  prima
del 1° gennaio 2014  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007
soddisfano  le  condizioni  del  paragrafo  1   dell'art.   154   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e,  pertanto,  devono  essere  ritenute
riconosciute anche ai sensi dell'art. 152  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013; 
  Considerato che le associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute prima del 1° gennaio 2014 ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, in quanto costituite da  organizzazioni  di  produttori
riconosciute anche ai sensi dell'art. 152  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013, sono da ritenersi riconosciute anche  ai  sensi  dell'art.
156 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Considerato che l'art. 57 del regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.
543/2011 della Commissione del 7 giugno  2011,  consente  allo  Stato
membro di adottare  norme  complementari  a  quelle  del  regolamento
stesso, per quanto  riguarda  l'ammissibilita'  delle  misure,  delle
azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2538 del codice civile,  per  le
societa' cooperative l'apporto di capitale sociale da parte del socio
non si traduce in strumento di  controllo  o  dominio  abusivo  sulla
societa' in quanto ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia
il valore della quota o il numero di azioni possedute; 
  Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno  stabilito
dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita'
delle organizzazioni di produttori e che,  pertanto  e'  giustificato
differire il predetto termine  al  30  settembre  di  ogni  anno,  in
conformita' a quanto previsto dagli  stessi  articoli  63  e  65  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; 
  Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il
termine a disposizione delle regioni e delle  province  autonome  per
adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al  31  dicembre,
in conformita'  a  quanto  stabilito  dagli  articoli  64  e  65  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; 
  Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni adottate con decreto
ministeriale 17 ottobre 2013, n.  12705,  per  renderle  conformi  al
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 5 agosto 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b) "AGEA": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
    c) " Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti  per
territorio; 
    d) "Organismo  pagatore":  l'Organismo  pagatore  competente  per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; 
    e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute; 
    f) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione  n.  543/2011
della  Commissione  del  7  giugno  2011  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    g) "VPC": il valore della produzione commercializzata  utilizzato
per il calcolo del  fondo  di  esercizio,  determinato  conformemente
all'art. 50 del regolamento (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011  della
Commissione del 7 giugno 2011.