IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 aprile  2010,  n.  61,  recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  decreto  ministeriale  7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  febbraio  2011  e  successive
modificazioni con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione  di
Origine Controllata e Garantita dei vini «Alta Langa» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP  e  IGP  -
Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato  il  disciplinare  di
produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei
vini «Alta Langa», cosi' come consolidato con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il decreto ministeriale  07.03.2014,  pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOCG; 
  Vista la domanda presentata per il tramite della Regione  Piemonte,
nel  rispetto  della  procedura  di  cui  all'art.  6   del   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione medesima  dell'avviso  relativo  all'avvenuta
presentazione della stessa  domanda,  su  istanza  del  Consorzio  di
Tutela Alta Langa, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e
Garantita «Alta Langa»; 
  Considerato che detta richiesta di  modifica  non  comporta  alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7  novembre  2012,
art. 10, comma 8, conformemente alle  disposizioni  di  cui  all'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera  a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto il parere favorevole  della  Regione  Piemonte  sulla  citata
proposta di modifica del disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 30 settembre 2014; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e
Garantita «Alta Langa» in conformita' alla citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Alta Langa» cosi' come  approvato  con  il  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato  con  il  decreto
ministeriale 7 marzo 2014, e  di  dover  comunicare  la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata e Garantita  «Alta  Langa»,  consolidato  con  le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione  degli
elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il  decreto  ministeriale
30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7
marzo 2014  richiamati  in  premessa,  sono  apportate  le  modifiche
evidenziate nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP  «Alta  Langa»
di cui al comma 1, sara' inserita sul sito Internet del  Ministero  -
Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP  e  IGP  -  e  comunicata  alla
Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del  relativo  fascicolo
tecnico  gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 ottobre 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto