IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  che
attribuisce al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Viste le determinazioni del  Consiglio  dei  ministri  in  data  15
ottobre 2014 concernenti gli eccezionali eventi meteorologici del  10
- 14 ottobre 2014 nelle regioni Liguria,  Piemonte,  Emilia  Romagna,
Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia; 
  Visto   l'elenco   dei   comuni   colpiti   dai   predetti   eventi
metereologici, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri
con nota prot. 104/USCM/U del 17 ottobre 2014; 
  Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo
alla modifica dell'elenco stesso; 
  Considerato che tali eventi hanno determinato una grave  situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza  dei
beni pubblici  e  privati,  provocando  la  perdita  di  vite  umane,
ferimenti e lo sgombero di diversi  immobili  pubblici  e  privati  e
danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
art.  9,  comma  2,  della  legge  n.  212  del  2000  a  favore  dei
contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento
a tutti i comuni individuati nel predetto elenco 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre  2014,  avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni  di  cui
all'elenco  riportato  nell'allegato  A  al  presente  decreto,  sono
sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del
decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014. Non si fa luogo al  rimborso  di
quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, anche  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta
diversi dalle persone fisiche,  aventi  la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le
quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. 
  4. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  stabilite  le   modalita'   di   effettuazione   degli
adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 ottobre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan