IL DIRETTORE CENTRALE della Finanza locale Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone che, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto art. 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilita' delle risorse; Considerato che il predetto art. 33, al comma 3, dispone che la predetta anticipazione e' concessa con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1 della medesima disposizione; Visto, altresi', che la predetta anticipazione, ai sensi del comma 2, del citato art. 33, e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat; Considerato che il comma 4 del ripetuto art. 33 prevede che l'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilita' delle risorse. Viste le istanze degli enti interessati alla anticipazione di cui ai precedenti punti, riportate nell'Allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto; Ritenuto dover concedere con il presente decreto, ai suddetti comuni l'anticipazione ai sensi del gia' citato art. 33; Ritenuto, altresi', di attribuire, nel limite massimo di 300 milioni e della massa passiva censita, anche le residue somme risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto; Richiamato il decreto Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1 Concessione anticipazione 1. Agli enti di cui all'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, e' concessa un'anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali», di cui all'art. 243-ter, gia' richiamato in premessa, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'art. 258 del testo unico citato in premessa, nei limiti dell'anticipazione erogata.