IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della Finanza locale 
 
  Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il
quale dispone che, al fine di sostenere  la  grave  situazione  delle
imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e  di
ridare impulso ai relativi  sistemi  produttivi  locali,  per  l'anno
2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto  finanziario  a  far
data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore  della
legge 6 giugno 2013,  n.  64  e  che  hanno  aderito  alla  procedura
semplificata prevista dall'articolo 258 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  attribuita,  previa
apposita  istanza  dell'ente   interessato,   un'anticipazione   fino
all'importo massimo di  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  da
destinare  all'incremento   della   massa   attiva   della   gestione
liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita'  di
cui all'anzidetto art. 258, nei  limiti  dell'anticipazione  erogata,
entro 120 giorni dalla disponibilita' delle risorse; 
  Considerato che il predetto art. 33, al comma  3,  dispone  che  la
predetta anticipazione e' concessa con decreto non regolamentare  del
Ministro dell'interno, nel limite di 300 milioni di euro  per  l'anno
2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione
di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di  cui  al  comma  1
della medesima disposizione; 
  Visto, altresi', che la predetta anticipazione, ai sensi del  comma
2, del citato art. 33, e' ripartita, nei limiti della  massa  passiva
censita, in base ad una quota pro capite  determinata  tenendo  conto
della popolazione residente, calcolata alla fine del  penultimo  anno
precedente alla dichiarazione di  dissesto  secondo  i  dati  forniti
dall'Istat; 
  Considerato che il  comma  4  del  ripetuto  art.  33  prevede  che
l'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto  a
metterlo a disposizione  dell'organo  straordinario  di  liquidazione
entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione  provvede  al
pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione  erogata,
entro 90 giorni dalla disponibilita' delle risorse. 
  Viste le istanze degli enti interessati alla anticipazione  di  cui
ai precedenti punti, riportate nell'Allegato  «A»,  che  forma  parte
integrante del presente decreto; 
  Ritenuto dover concedere  con  il  presente  decreto,  ai  suddetti
comuni l'anticipazione ai sensi del gia' citato art. 33; 
  Ritenuto, altresi',  di  attribuire,  nel  limite  massimo  di  300
milioni e  della  massa  passiva  censita,  anche  le  residue  somme
risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto; 
  Richiamato il decreto Ministro dell'Interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Concessione anticipazione 
 
  1. Agli enti di cui all'allegato «A», che  forma  parte  integrante
del presente decreto, e' concessa un'anticipazione, fino  all'importo
massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo di
rotazione,  denominato  «Fondo  di  rotazione   per   assicurare   la
stabilita' finanziaria degli enti locali», di cui  all'art.  243-ter,
gia' richiamato in premessa, da destinare all'incremento della  massa
attiva della  gestione  liquidatoria  per  il  pagamento  dei  debiti
ammessi con le modalita' di cui all'art. 258 del testo  unico  citato
in premessa, nei limiti dell'anticipazione erogata.