IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si
costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, nella parte in cui
prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale;
Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge
28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e
integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai
sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito;
Visti gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre
2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA - CISL, FISAC - CGIL,
SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unita' Sindacale FALCRI - SILCEA, con
cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e'
stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di
solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale,
per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del
credito alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n.
158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del
20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Decreta:
Art. 1
Costituzione del Fondo
1. Il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del
personale del credito, gia' istituito presso l'INPS ai sensi
dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa
dell'art. 3 della legge n. 92/2012.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
dell'INPS all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria
e patrimoniale.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri
di amministrazione derivanti dall'assunzione della gestione da parte
dell'INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal
regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del
Fondo e vengono e finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico
delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente.