IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 198, recante il regolamento di definizione della  struttura  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   dello   sviluppo
economico; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario  e,  in  particolare
l'art. 2, comma 10, lettere a) e b), che  dispone  la  riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, e delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e  di  quelle
del personale non dirigenziale; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  che   dispone
l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il  "Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico"; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 17,  comma
4-bis,  lettera  e)  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   alla
individuazione delle unita'  dirigenziali  nell'ambito  degli  uffici
dirigenziali  di  livello  generale  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  nonche'  alla  definizione  dei  compiti   delle   unita'
medesime; 
  Considerato che, al fine di dare applicazione al comma 2  dell'art.
21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013,  n.  158,  per  assicurare  concentrazione,  semplificazione  e
unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche  si
e'  provveduto  alla   riduzione   del   numero   degli   Ispettorati
Territoriali, all'attribuzione ad alcuni di essi di compiti e servizi
comuni e ad una piu' razionale distribuzione di attivita' in  materia
di vigilanza e controllo in sede territoriale; 
  Considerato che i compiti e le funzioni che svolgeva l'Istituto per
la Promozione Industriale, soppresso ai sensi dell'art.  7  comma  20
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono state assegnate alla Direzione generale per
la politica industriale, la  competitivita'  e  le  piccole  e  medie
imprese  relativamente  alle  attivita'  attinenti  alla   promozione
industriale   e   alla   Direzione   generale   per    le    risorse,
l'organizzazione e il bilancio per le attivita' inerenti la  chiusura
della gestione del soppresso ente; 
  Considerato che, come  previsto  dall'art.  19  commi  1  e  2  del
d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, con successivo decreto ministeriale
si provvedera' alla riduzione dei contingenti di  dotazione  organica
del personale appartenente alle aree, in conseguenza  del  successivo
trasferimento delle funzioni e del  personale  alla  Agenzia  per  la
coesione territoriale e alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
nonche'  dell'eventuale  riduzione  in  relazione  al  personale   da
trasferire all'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  alla  adeguata  e
ottimale collocazione del  personale  presso  ciascuna  struttura  in
relazione alle competenze attribuite; 
  Sulla proposta dei Direttori generali interessati; 
  Sentite le Organizzazioni Sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Organizzazione del Ministero 
 
  1. Gli uffici dirigenziali di livello non  generale  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  che   assumono   la   denominazione   di
"Divisione", sono  ripartiti  tra  il  Segretariato  e  le  Direzioni
generali nei termini indicati nell'Allegato 1. 
  2. Ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, comma 1, gli uffici di  livello
dirigenziale  non  generale  delle  Direzioni  generali,  nel  numero
complessivo di centotrenta posti di funzione, ed i relativi  compiti,
sono articolati ed individuati come riportato nell'Allegato 2. 
  3. Ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n.  158,  comma  3,  nell'ambito  della
dotazione  organica  di  livello  dirigenziale  non   generale   sono
attribuiti sei  posti  di  funzione  presso  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente  di
valutazione della performance, da conferire con decreto del  Ministro
ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n.  165  del
2001 e successive modificazioni. 
  4. Gli uffici di segreteria del Segretario generale o del Direttore
generale possono essere  costituiti  con  provvedimento  proprio  del
Segretario o del Direttore, quali uffici non  dirigenziali  alle  sue
dirette dipendenze.